C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 10.04.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 114 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. SANNAZZARESE Avverso squalifica dei calciatori Ivan FILIPOV e Daniele ZARBANO per 4 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 87 del 25/03/2024 Gara: Sporting Fiorenzuola / Sannazzarese del 23.03.2024
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 114 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. SANNAZZARESE Avverso squalifica dei calciatori Ivan FILIPOV e Daniele ZARBANO per 4 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 87 del 25/03/2024 Gara: Sporting Fiorenzuola / Sannazzarese del 23.03.2024
La società USD Sannazzarese propone rituale e tempestivo reclamo contro entrambi i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice sportivo regionale ai danni dei propri calciatori Ivan Filipov e Daniele Zarbano chiedendo per ambedue una rivalutazione dei fatti e la riduzione delle rispettive squalifiche che considera eccessive in relazione alla reale gravità dei comportamenti attuati dai suddetti propri tesserati. Per quanto concerne la condotta del calciatore Filipov la reclamante sostiene che questi a seguito della notifica del provvedimento di espulsione per un fallo di gioco ai danni di un avversario, avrebbe sì protestato nei confronti della decisione arbitrale ritenuta ingiusta ed eccessiva, senza però rivolgere espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’ufficiale di gara. Riguardo al calciatore Zarbano la Sannazzarese sostiene che egli, mentre si trovava in panchina essendo stato in precedenza sostituito, si sarebbe limitato a invocare la fine della gara essendo già trascorsi tutti i minuti di recupero decisi dall’arbitro, ma non avrebbe assunto alcuna condotta ingiuriosa e tanto meno irriguardosa nei confronti dello stesso ufficiale di gara. A sostegno delle proprie tesi difensive come sopra riassunte, la reclamante produce un filmato che però non può essere utilizzato dalla Corte per l’esame del presente procedimento disciplinare che invece deve essere deciso solo sulla base delle risultanze ufficiali. Nel rapporto di gara l’arbitro descrive in maniera dettagliata e inequivocabile le condotte ripetutamente e gravemente ingiuriose e irriguardose tenute da entrambi i calciatori Filipov e Zarbano il quale ultimo ha assunto a fine partita anche un comportamento velatamente minaccioso nei confronti dell’ufficiale di gara, ragion per cui secondo questa Corte sportiva d’appello territoriale il Giudice sportivo del CRER ha correttamente interpretato le risultanze ufficiali inquadrando le condotte di entrambi i suddetti calciatori nella fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del CGS e applicando per ambedue le posizioni la sanzione edittale stabilita da detta norma regolamentare.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma le sanzioni adottate dal Giudice sportivo Pone a carico della società USD Sannazzarese il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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