C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 17.04.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 118 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. SARAGOZZA ASD Avverso sanzione sportiva della perdita della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 64 del 11/04/2024 Gara: JCR Juvenilia C. Ravaglia / AC Saragozza del 07.04.2024
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 118 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. SARAGOZZA ASD Avverso sanzione sportiva della perdita della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 64 del 11/04/2024 Gara: JCR Juvenilia C. Ravaglia / AC Saragozza del 07.04.2024
La società AC Saragozza ASD ha tempestivamente e ritualmente impugnato la sopra menzionata decisione con la quale il Giudice sportivo di Bologna, accogliendo il ricorso della società JCR Juvenilia, ha accertato che alla gara in parola è stato schierato nella fila della reclamante un giovane calciatore privo della autorizzazione stabilita dall’articolo 34 delle NOIF e per tale ragione ha inflitto ai sensi dell’articolo 10 comma 6 del CGS la sanzione della perdita della gara alla stessa società Saragozza. La società Saragozza ammette di avere inviato, per via un disguido interno, in data immeritamente successiva alla gara in parola la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 34 delle N.O.I.F. per poter schierare in prima squadra il proprio giovane tesserato che aveva compiuto il 15° anno di età. Sostiene tuttavia la reclamante che il richiamato articolo 34 delle NOIF non prevede che l’autorizzazione del competente Comitato Regionale sia preventiva e che anche un’autorizzazione postuma, come è avvenuto nel caso in esame, sanerebbe ogni irregolarità essendo comunque idonea a raggiungere la finalità della norma, vale a dire la tutela della salute dei giovani calciatori mediante un preventivo controllo medico sulla loro idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività agonistica. Secondo la società Saragozza l’autorizzazione spettante al Comitato Regionale sarebbe un semplice atto “ricognitivo o dichiarativo” diretto ad accertare una situazione attestata da documenti medici di data anteriore ed avrebbe pertanto un efficacia ex tunc in grado di sanare la situazione verificatasi in precedenza. Per i motivi che nel rispetto del principio di sinteticità sono stati come sopra riassunti, la società Saragozza chiede la totale riforma della decisone impugnata, il rigetto del ricorso presentato dalla società JCR Juvenilia e la revoca della sanzione della perdita della gara. La società AC Saragozza ASD che nel proposto reclamo non chiede di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione come pure non lo è, sebbene regolarmente notiziata, la società cointeressata JCR Juvenilia dalla quale non sono pervenute memorie difensive. Il reclamo non è fondato e non merita accoglimento. La tesi addotta dalla reclamante contrasta con l’interpretazione letterale dell’articolo 34 delle NOIF nel testo aggiornato dal Consiglio Federale in data 30 maggio 2023 e pubblicato nel Comunicato Ufficiale nr. 21/A del 6 giugno 2023 che al comma 3 lettera b) testualmente recita: “La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S.” Il Giudice sportivo di Bologna ha pertanto correttamente valutato sia in fatto che in diritto le risultanze del procedimento di primo grado ed ha esattamente applicato l’automatismo stabilito dalla norma regolamentare sopra richiamata.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma la decisione del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna Pone a carico della società AC Saragozza ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente di reclamo.
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