C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 17.04.2024 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 16 INTERPROVINCIALE 3428 3428 120 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. A.S.A.R. ACCADEMIA CALCIO RICCIONE Avverso obbligo di disputare 2 incontri casalinghi a porte chiuse senza la presenza del pubblico ed ammenda di Euro 300,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 57 del 11/04/2024 Gara: Accademia Marignanese / ASAR Accademia Calcio del 07/04/2024
CAMPIONATO UNDER 16 INTERPROVINCIALE 3428 3428 120 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. A.S.A.R. ACCADEMIA CALCIO RICCIONE Avverso obbligo di disputare 2 incontri casalinghi a porte chiuse senza la presenza del pubblico ed ammenda di Euro 300,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 57 del 11/04/2024 Gara: Accademia Marignanese / ASAR Accademia Calcio del 07/04/2024
La società ASD ASAR Accademia Calcio Riccione reclama contro i provvedimenti sopra menzionati affermando che un proprio sostenitore, genitore di un componente della squadra under 16, avrebbe pronunciato una frase priva di reale contenuto discriminatorio con riferimento al colore della pelle, in tono scherzoso e comunque non all’indirizzo dell’arbitro della gara. Per tali motivi ed evidenziando che mai in precedenza la società avrebbe tenuto comportamenti razzisti, l’ASAR Accademia Calcio chiede l’annullamento delle sanzioni che le sono state comminate dal Giudice sportivo di Rimini. La società ASD ASAR Accademia Calcio Riccione che nel proposto reclamo non ha richiesto di essere ascoltata non partecipa all’odierna riunione. Nonostante la versione prospettata dalla società reclamante sia totalmente smentita da quanto riportato a referto da cui risulta che nel corso del primo tempo un sostenitore dell’ASAR Accademia Calcio Riccione ha effettivamente rivolto all’arbitro una grave offesa di stampo razzista, le impugnate decisioni vanno riformate sulla scorta di una valutazione delle risultanze ufficiali diversa da quella operata dal Giudice di primo grado. Per il comportamento discriminatorio del proprio sostenitore consistito in un pesante insulto rivolto all’ufficiale di gara per motivi del colore della pelle, la società ASAR Accademia Calcio dovrà essere sanzionata solo ed esclusivamente nei termini previsti dall’articolo 28 comma 4 CGS e dunque, essendo la prima volta che la società incorre in una simile violazione regolamentare, con l’obbligo di disputare due gare con tutti i settori dell’impianto sportivo privi di spettatori (articolo 8 comma 1 lettera d CGS), obbligo la cui esecuzione andrà sospesa per un anno durante il quale la società sarà sottoposta al periodo di prova di cui al comma 7 del sopracitato articolo 28 CGS. Appare invece non pertinente e ingiustificata in quanto non contemplata dal Codice di Giustizia Sportiva come sanzione pecuniaria accessoria per la fattispecie in esame, l’ammenda comminata a carico dell’ASAR Accademia Calcio dal Giudice sportivo per il medesimo fatto di cui sopra e in aggiunta all’obbligo di disputare due gare a porte chiuse.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER in parziale accoglimento del reclamo in epigrafe annulla l’ammenda di Euro 300,00 disposta a carico della società ASD ASAR Accademia Calcio Riccione e impone alla stessa società l’obbligo di disputare due gare casalinghe del Campionato Under 16 con tutti i settori dell’impianto sportivo privi di spettatori sospendendo tale obbligo per un anno durante il quale la società verrà sottoposta a un periodo di prova. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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