C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 101 del 27.04.2024 – Delibera – RICORSO PROPOSTO DA EQUIPO FUTSAL CREVALCORE A.S.D. Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna – Divisione Calcio a 5 La società Equipo Futsal Crevalcore A.S.D.,
RICORSO PROPOSTO DA EQUIPO FUTSAL CREVALCORE A.S.D. Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna – Divisione Calcio a 5
La società Equipo Futsal Crevalcore A.S.D., assistita dalle Avvocate Elisa Giacobbe e Valentina Lamberti del Foro di Bologna, ha impugnato il provvedimento emesso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio LND CRER – Divisione calcio a cinque, tramite il Comunicato Ufficiale numero 93 del 10.04.2024, di esclusione dai play-off della stessa compagine Equipo Futsal Crevalcore, il successivo provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale numero 96 del 17.04.2024 di inizio della disputa dei play-off a data da destinarsi tra le squadre Futsal Sassuolo e X Martiri nonché ogni altro provvedimento o atto connesso, conseguente e presupposto dell’atto impugnato, ove e per quanto lesivo. Con un dettagliato e articolato ricorso che in ragione del principio di sinteticità si da per letto e si riassume per sommi capi, la società ricorrente sostiene di essere 3385 3385 stata immotivatamente esclusa dalla disputa dei play-off per accedere alla categoria superiore e ciò in base al Regolamento del Campionato di Calcio a 5 Serie C1 con le successive integrazioni reso Ufficiale dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Emilia-Romagna - con il Comunicato n. 25 del 20.09.2023 e n. 82 del 13.03.2024. La società Equipo Futsal Crevalcore rappresenta al riguardo di essersi classificata al quinto posto nel Campionato Regionale di Calcio a 5 di Serie C1 stagione sportiva 2023/2024, che il Regolamento di detta competizione prevedeva espressamente che “le squadre che si classificheranno al 2°, 3°, 4° o 5° posto disputeranno i playoff”, che una successiva integrazione del Regolamento ha stabilito che “nel caso in cui una delle quattro squadre (2^,3^,4^ e 5^ classificata) aventi titolo a partecipare ai play-off abbia acquisito il diritto di partecipare al Campionato di Serie B 2024/2025 per il tramite della Coppa Nazionale di Serie C1 2023/2024, quest’ultima non parteciperà ai play-off che saranno ugualmente disputati tra le restanti tre squadre” e che con Comunicato Ufficiale n. 844 del 16/04/2024 il CRER comunicava che la società Villafontana Pol. A.S.D. (classificatasi al 2° posto nel Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C1) aveva acquisito il diritto a richiedere l’iscrizione al Campionato di serie B acquisendo la promozione tramite la fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle società vincenti la Coppa Regionale. In virtù delle suddette circostanze fattuali la ricorrente eccepisce l’illogicità e la contraddittorietà del provvedimento con cui è stata esclusa dalla fase dei playoff, provvedimento che sostiene essere il frutto di una palese violazione e falsa applicazione del Regolamento del Campionato di Calcio a 5 Serie C1 e delle successive integrazioni poiché, se da una parte è vero che la condizione prevista dallo stesso Regolamento per la partecipazione della quinta classificata alla fase dei play-off era che quest’ultima società non avesse, al termine della fase preliminare del Campionato, un distacco dalla seconda pari o superiore ai 10 punti, è altrettanto vero che una volta che la squadra seconda in classifica viene ammessa di diritto alla serie superiore, il divario di punti tra la quinta, Equipo Futsal Crevalcore, e la terza risulta minore di 10 punti per cui si sarebbe realizzata la condizione per ammettere anche la stessa compagine dell’Equipo Futsal Crevalcore alla disputa dei play-off. Per le motivazioni come sopra riassunte la società Equipo Futsal Crevalcore A.S.D. conclude con la richiesta dell’annullamento degli atti impugnati e la conseguente sua ammissione alla fase dei play-off per poter accedere al Campionato di Serie B di Calcio a 5 della stagione sportiva 2024/2025. In opposizione al proposto ricorso il CRER–LND–FIGC, in persona del proprio Presidente Avv. Simone Alberici, ha depositato una memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e/o inammissibile. La società X Martiri ASD, in qualità di contro interessata al presente procedimento e rappresentata e difesa dall’Avv. Vittorio Zappaterra del Foro di Ferrara, ha ugualmente depositato una memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso dell’Equipo Futsal Crevalcore perché infondato in fatto e in diritto.
Le altre società contro interessate al presente procedimento non hanno depositato memorie difensive, ma la società ASD Futsal Sassuolo ha espressamente richiesto di poter presenziare all’udienza dibattimentale assistita dal proprio legale di fiducia Avv. Marcello Poggi del Foro di Modena. Il Tribunale -Effettuate ritualmente le dovute notifiche. -Lette le rispettive memorie difensive depositate dalle parti del procedimento. -Udito nell’udienza del 26 aprile 2024 il difensore di fiducia della ricorrente, Avv. Valentina Lamberti, la quale si riporta alle argomentazioni dedotte a sostegno del proposto ricorso e alle conclusioni in esso precisate ribadendo in particolare di ritenere illegittima e immotivata l’esclusione della società Equipo Futsal Crevalcore dalla fase dei play-off. -Udito per il resistente CRER-LND il Presidente Avv. Simone Alberici. -Udito per la contro interessata società ASD Futsal Sassuolo l’Avv. Poggi che si rimette alla decisione dell’adito Tribunale Federale a livello territoriale. -Considerato in via preliminare che le FIGC e nel caso di specie il Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna Lega Nazionale Dilettanti, è titolare del potere di determinare le società aventi il diritto di partecipare alle fasi finali delle competizioni da esso Comitato Regionale organizzate. -Ritenuto che il CRER nell’adozione del Regolamento del Campionato regionale di Calcio a 5 Serie C1 nella parte destinata a stabilire le squadre aventi diritto a partecipare alla fase finale dei play-off per poter accedere alla serie superiore, ha individuato un criterio ragionevole e logico in diretta attuazione del principio del merito sportivo facendo ricorso al metodo così detto delle forbici in classifica. -Rilevato che nell’arco della fase preliminare del Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C1 stagione sportiva 2023/2024 la società Equipo Futsal Crevalcore A.S.D. non ha conseguito sul campo l’obiettivo di classifica necessario per l’ammissione ai play-off essendosi classificata al quinto posto, ma con un divario dalla seconda classificata superiore ai 10 punti previsti dal Regolamento come condizione necessaria per poter disputare la gara di play-off contro la stessa compagine seconda classificata. -Considerato che effettivamente non è prevista dal regolamento del campionato di Calcio a 5 Serie C1 alcuna forbice tra la terza e la quinta classificata. -Valutata del tutto contrastante con il principio generale e indefettibile del merito sportivo la richiesta della ricorrente di poter ugualmente partecipare ai play-off beneficiando del fatto che la compagine seconda classificata abbia conseguito la promozione alla serie superiore per via di un titolo sportivo conquistato in una competizione diversa dal Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C1. -Accertata la piena legittimità delle impugnate delibere assunte dal CRER-LND Divisione Calcio a 5.
P.Q.M
Il Tribunale Federale Territoriale dell’Emilia-Romagna Respinge il ricorso della società Equipo Futsal Crevalcore A.S.D. Pone a carico della società Equipo Futsal Crevalcore A.S.D. il pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del ricorso mentre ritiene equo disporre la compensazione delle spese fra le parti del presente procedimento. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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