CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1 del 07/01/2026 – Federazione Italiana Tennis e Padel / OMISSIS

Decisione n. 1

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Carlo Bottari - Relatore

Maurizio Cinelli

Giovanni Iannini

Barbara Marchetti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2025, presentato, in data 30 settembre 2025, dall’Ufficio del Procuratore Federale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), in persona del Procuratore Federale, avv. Arianna Terzulli, del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Francesco Polimei e del Sostituto Procuratore Federale assegnatario del procedimento,  avv.  Gesuino Campus,  con  domicilio  eletto  presso  l’Ufficio,  in  Roma,  via  Della  Camilluccia,  n.  589/A, procura@fitp.it e procura@pec.federtennis.it,

contro

il sig. [omissis], tesserato Federazione Italiana Tennis e Padel, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio De Maio e Bruno Piscitelli, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Napoli, via S. Strato, n. 17, brunopiscitelli@avvocatinapoli.legalmail.it e valeriodemaio@avvocatinapoli.legalmail.it,

avverso

la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Tennis e Padel n. 6 del 2025, pubblicata il 4 agosto 2025 e resa nel procedimento n. 124/2024, nel capo in cui, confermando la decisione del Tribunale Federale, rigettava il reclamo incidentale del Procuratore Federale avverso il capo della sentenza del Tribunale Federale n. 16 dell’11 luglio 2025, che proscioglieva il tesserato [omissis] per insussistenza a suo carico dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FITP, in relazione all’art. 8, comma 1, dello stesso Regolamento di Giustizia Federale, per avere il tesserato reso dichiarazioni mendaci all’Ufficio del Procuratore Federale nella fase di indagine del procedimento.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 9 dicembre 2025, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il Procuratore Federale Aggiunto della FITP, avv. Francesco Polimei, e il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gesuino Campus, per la ricorrente Procura Federale della FITP; l’avv. Bruno Piscitelli, per il resistente, sig. [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Carlo Bottari.

Premesso in fatto

1.         In data 14 aprile 2025, il sig. [omissis], tesserato della Federazione Italiana Tennis e Padel (in seguito FITP), riceveva atto di  deferimento con cui  il Procuratore Federale Aggiunto della Federazione Italiana e Padel, avv. Francesco Polimei, e il Sostituto Procuratore Federale della stessa Federazione, avv. Gesuino Campus, contestavano al predetto tesserato la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia, in relazione all’art. 8, comma 1, del medesimo Regolamento, per avere reso dichiarazioni mendaci all’Ufficio del Procuratore Federale quando sentito in audizione nella fase di indagine del procedimento. Segnatamente, per aver dichiarato che gli incontri – due – di doppio della gara del Campionato di Serie C maschile tra TC Chiaiano e il TC Capua del 28 aprile 2024 sarebbero stati effettivamente disputati e conclusi quando invece, come accertato nel procedimento, non erano stati disputati, seppure il Giudice Arbitro ne aveva attestato l’effettiva disputa.

2.         La vicenda ha origine da una segnalazione operata dal Comitato Centrale Uffici di Gara (CCUG) del 27 agosto 2024, con cui si rappresentava all’Organo inquirente federale che il G.A. [omissis], assegnatario dell’incontro del campionato a squadre di serie C tra gli Affiliati TC Chiaiano e TC Capua, programmato per il 28 aprile 2024, aveva dato seguito alla richiesta dei rappresentanti delle due squadre di non disputare i due incontri di doppio programmati, inserendo, tuttavia, nel referto l’avvenuta celebrazione degli stessi e assegnando così una vittoria figurativa per ciascuna delle squadre che avrebbero dovuto disputare gli incontri.

2.1.      In tale contesto, i capitani delle due squadre, [omissis] per il TC Chiaiano e [omissis] per il TC Capua, consegnavano le formazioni che avrebbero dovuto essere schierate al G.A. affinché lo stesso le riportasse nel rapporto di gara così da far risultare figurativamente la celebrazione degli incontri.

2.2.      All’esito dello svolgimento dell’istruttoria della Procura Federale emergeva effettivamente l’adesione del G.A. alla proposta dei sig.ri [omissis], per il TC Capua, e [omissis], per il TC Chiaiano, in ordine alla non realistica (ma figurativa) celebrazione degli incontri e alla conseguente attribuzione della vittoria a ciascuna delle squadre.

3.         In data 25 novembre 2024, durante la fase di indagini, il sig. [omissis] dichiarava all’Ufficio del Procuratore Federale di aver partecipato all’incontro del campionato di serie C maschile contro il TC Capua e, in particolare, di aver disputato interamente sia un incontro di singolare che un incontro di doppio, vinto dalla sua squadra, non ricordando tuttavia il punteggio. Rispondendo ad altra domanda, lo stesso riferiva di non ricordare come fosse terminato l’altro incontro di doppio previsto dalla competizione né se fosse stato portato a termine dagli atleti.

In considerazione delle risultanze istruttorie, l’Ufficio del Procuratore Federale deferiva quindi il tesserato [omissis] per aver compiuto atti idonei ad alterare lo svolgimento e il risultato degli incontri di doppio tra il TC Chiaiano e il TC Capua ed anche per aver reso dichiarazioni mendaci all’Ufficio nel corso delle indagini.

4.         A seguito della costituzione in giudizio, il tesserato chiedeva di essere sentito personalmente dal Tribunale Federale.

All’udienza del 2 luglio 2024, il sig. [omissis] ammetteva quindi di aver reso dichiarazioni mendaci davanti alla Procura Federale e “si scusava con la Federazione per la sua condotta, asserendo di aver compiuto l’illecito a fin di bene per salvaguardare il comportamento del sig. [omissis], che aveva accettato la proposta di entrambi gli affiliati di non disputare i due incontri di doppio previsti”.

5.         All’esito del giudizio, il Tribunale Federale della FITP, con decisione n. 16/2025, emessa in data 8 luglio 2025 e pubblicata in data 11 luglio 2025, condannava [omissis] alla sospensione da qualsiasi attività federale per tre mesi ed al pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.000,00 per illecito sportivo, per la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia in relazione all’art. 10, comma 1, dello stesso Regolamento di Giustizia, e contestualmente lo proscioglieva dalla contestata accusa di avere reso al Procuratore Federale dichiarazioni mendaci in violazione dell’art. 1, comma 1, e 2 R.G. FITP in relazione all’art. 8 dello stesso Regolamento di Giustizia.

6.         Il sig. [omissis] proponeva reclamo alla Corte Federale avverso la statuizione di condanna per l’illecito sportivo, chiedendo il proscioglimento e/o in subordine la derubricazione dell’illecito da frode sportiva a violazione del principio di sportività.

La Procura Federale FITP, nel resistere all’impugnazione del sig. [omissis], spiegava appello incidentale avverso il capo della sentenza con la quale lo stesso era stato prosciolto dalla violazione contestata dell’art. 8, comma 1, R.G., che sanziona il tesserato che ometta o si rifiuti di presentarsi avanti alla Procura Federale per essere sentito ovvero renda dichiarazioni mendaci. In particolare, l’Organo inquirente contestava la decisione del primo giudice, ritenendo che quest'ultimo avesse trascurato tale specifica disposizione che impone a ciascun tesserato, senza limitazioni legate alla fase o al ruolo, e, pertanto, anche durante la fase delle indagini preliminari, l'obbligo di collaborare con gli Organi di Giustizia e con l'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

A fondamento del proprio gravame, la Procura Federale richiamava anche un precedente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, secondo cui nei procedimenti di giustizia sportiva non è applicabile il principio del “nemo tenetur se detegere” (valorizzato dal giudice di primo grado), in quanto idoneo a spiegare efficacia esclusivamente nell’ambito penale.

7.         La Corte Federale di Appello, con decisione n. 6/2025, adottata all’esito dell’udienza celebrata in data 29 luglio 2025, confermava integralmente la statuizione di primo grado, rigettando sia il reclamo principale del sig. [omissis] sia il reclamo incidentale della Procura Federale.

7.1.      In particolare, per quel che rileva nel presente giudizio, la Corte Federale, dopo aver ricordato di aver già affrontato la questione relativa ai doveri imposti dall’art. 8, comma 1, R.G., ha sostenuto che un soggetto audito dalla Procura Federale, qualora sia consapevole di poter essere incolpato, può adottare un atteggiamento difensivo che si sostanzia nella negazione dei fatti, non essendogli richiesto di confessare l’illecito. In altri termini, la Corte Federale ha sostenuto che la negazione dell’applicabilità del principio “nemo tenetur se detegere”, sul presupposto che al momento dell’audizione il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni alla Procura Federale non sia tecnicamente “incolpato” secondo le norme che regolano l’attività dell’organo inquirente in esame,

«comporti un’inspiegabile declinazione della norma in un “inaccettabile dovere confessorio”».

8.         La Procura Federale ricorre ora davanti al Collegio di Garanzia censurando la statuizione della Corte Federale che, nel confermare la decisione del Tribunale Federale, avrebbe violato la norma regolamentare che punisce chiunque renda dichiarazioni mendaci agli organi inquirenti, sostenendo che il principio costituzionale del nemo denetur se detergere, che ha sede e cardine nel processo penale, non troverebbe ingresso nell’ordinamento sportivo.

8.1.      Il resistente, sig. [omissis], ha sostenuto, in primo luogo, l’inesistenza dell’atto introduttivo del giudizio, per l’assenza della sottoscrizione resa nella forma legale, l’inammissibilità del ricorso per la mancata legittimazione della Procura Federale e comunque l’infondatezza della tesi sostenuta dalla Procura in quanto il diritto alla “menzogna” è un corollario del “diritto di difesa”.

8.2.      La Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della giustizia sportiva del CONI, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, ritenendo superabile la questione della “doppia conforme”, essendo stata sollevata una questione di diritto fondamentale per l’attività delle Procure Federali.

Considerato in diritto

9.         Prima di entrare nel merito della questione sollevata dalla Procura Federale della FITP, occorre esaminare diverse questioni riguardanti l’ammissibilità del ricorso sollevate dal resistente, sig. [omissis].

10.       Con la prima eccezione, il sig. [omissis] ha sostenuto l’inesistenza del ricorso che è stato inviato a mezzo PEC, ma non con firma digitale.

L’eccezione non è fondata.

10.1.    Considerato che per il giudizio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport non sono state dettate specifiche disposizioni in materia, occorre fare riferimento alle regole dettate nel processo civile e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che è intervenuta a risolvere le numerose questioni sorte nel passaggio dal processo cartaceo al processo digitale.

10.2.    In relazione alla questione della sottoscrizione del ricorso, con la recente sentenza a Sezioni Unite n. 6477 del 2024, la Suprema Corte ha ricordato che la giurisprudenza della Corte “assegna all’elemento formale della sottoscrizione la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, affinché possa dirsi certa la paternità dell’atto processuale. A tal fine, dunque, la sottoscrizione si rivela elemento indispensabile per la formazione dell’atto stesso, il cui difetto ne comporta (come, per l’appunto, sovente affermato) l’inesistenza (in forza dell’estensione del principio della nullità insanabile stabilito dal secondo comma dell’art. 161 c.p.c.), qualora, però, non ne sia desumibile la paternità da altri elementi, come, in particolare, la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso”.

La funzione di rendere certa la paternità dell’atto processuale può, quindi, essere assolta, in un giudizio non telematico, tramite elementi, qualificanti, diversi dalla sottoscrizione digitale dell’atto stesso.

Nelle ipotesi di notifica a mezzo PEC e di successivo deposito avanti ad uffici giudiziari in cui non è ancora attivo il processo telematico l’atto può essere quindi nativo digitale e sottoscritto digitalmente, ma anche nativo cartaceo con procura a margine o in calce e con firme autografe e poi scansionato per l’invio a mezzo PEC.

10.3.    Considerato che il giudizio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport non è ancora digitalizzato e considerato che il processo sportivo è caratterizzato da chiare esigenze di semplificazione, non può ritenersi “inesistente” il ricorso in esame, che è stato presentato dalla Procura Federale a mezzo PEC con un atto contenente la firma autografa (non contestata) dei Procuratori Federali.

L’utilizzo della PEC per la trasmissione del ricorso, che assicura certezza nella modalità di trasmissione, non implica infatti necessariamente, davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, l’uso della firma digitale per la sottoscrizione del ricorso, purché vi sia certezza (nella fattispecie non dubbia) sulla provenienza dell’atto.

Considerato che, nel caso di specie, il ricorso è stato presentato davanti al Collegio di Garanzia con PEC e che lo stesso risulta regolarmente sottoscritto dalla proponente Procura Federale, l’eccezione di inammissibilità (o inesistenza) del ricorso deve essere quindi respinta.

11.       Con altra eccezione, il resistente, sig. [omissis], ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso per la mancata legittimazione ad agire della Procura Federale. Ha sostenuto, in particolare, il signor [omissis] che sarebbe legittimata ad agire davanti al Collegio di Garanzia dello Sport la sola Procura Generale dello Sport e non anche le singole Procure Federali.

L’eccezione è chiaramente infondata, essendo pacificamente ammessa l’impugnazione davanti al Collegio di Garanzia delle decisioni definitive degli organi della Giustizia Federale sia da parte della Procura Generale dello Sport, secondo quanto previsto dagli articoli 51 e 59 del R.G., sia delle singole Procure Federali che sono state parte nel giudizio disciplinare davanti agli organi della Giustizia Sportiva Federale.

11.1.    Nella sua memoria conclusiva il difensore del sig. [omissis] ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso anche per la tardiva fissazione dell’Udienza di trattazione, in violazione dell’art. 58 del CGS che fissa la definizione del procedimento entro il sessantesimo giorno dal deposito del ricorso avvenuto il 30 settembre 2025.

Anche tale eccezione è infondata, in quanto il termine di cui all’art. 58, comma 3, del CGA ha natura ordinatoria e il mancato rispetto di tale termine non priva il Collegio di Garanzia del potere di decidere la questione che gli viene sottoposta.

12.       Con un’ulteriore eccezione, il resistente, sig. [omissis], ha sostenuto l’inammissibilità  del ricorso per la violazione del principio della c.d. doppia conforme di assoluzione.

Infatti, la Procura Federale ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dopo l’assoluzione dei Giudici Federali, sulla questione oggetto del ricorso, sia in primo che in secondo grado, con una pronuncia “non basata su questioni di rito bensì di merito”.

13.       Sulla questione della c.d. doppia conforme il Collegio di Garanzia si è più volte espresso, anche a Sezioni Unite.

13.1.    Si deve, in proposito, ricordare che l’art. 54, comma 1, CGS del CONI prevede che «Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni».

Il legislatore sportivo ha, quindi, individuato la competenza del Collegio attraverso due criteri, uno per materia e uno per valore.

13.2.    Con specifico riguardo a quello per valore, la prima questione che si è posta è se la competenza del Collegio sussisteva ogni qualvolta in primo grado era stata irrogata una sanzione superiore ai minimi edittali di cui al citato art. 54 (e all’equivalente art. 12 bis Statuto del CONI), ma tale sanzione era stata poi ridotta al di sotto dei limiti in grado di appello.

Sul punto, le Sezioni Unite, con la decisione 18 gennaio 2016, n. 3, hanno affermato che la possibilità di proporre ricorso non è legata al solo esito del giudizio di secondo grado, giacché la ratio della norma è quella di evitare che il Collegio di Garanzia si occupi di controversie c.d. bagatellari. Con la conseguenza che il giudizio di legittimità deve ritenersi ammesso quando la controversia abbia il connotato della gravità e, in ambito endofederale, sia stata irrogata una sanzione superiore a novanta giorni. Tale principio opera sia nell’ipotesi in cui in secondo grado sia stata ridotta la sanzione sotto il minimo, sia in quella in cui vi sia stata una decisione di proscioglimento dell’incolpato.

Per il caso in cui, invece, in nessuna delle fasi endofederali sia intervenuta sentenza di condanna ad una sanzione superiore ai minimi stabiliti dall’art. 54, le Sezioni Unite hanno escluso la cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport, evidenziando tuttavia l’infelice formulazione della disposizione che limita la possibilità di censura delle decisioni dei Giudici Federali, atteso che «tale limitazione, dovendo seguire con rigore la lettera della normativa, non appare in sintonia con i principi generali dettati in ordine alla tutela della situazione giuridica soggettiva dei soggetti operanti nell’ambito sportivo e con norme anche di rango costituzionale» (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, n. 29 del 2016).

13.3.    Successivamente, il Collegio di Garanzia ha precisato che tale principio non poteva essere rigorosamente seguito nei casi in cui i giudizi federali di primo e secondo grado si fossero conclusi per motivi esclusivamente procedurali, senza l’esame del merito della vicenda che aveva portato al deferimento davanti agli organi della Giustizia sportiva.

Le Sezioni Unite (decisione 10 gennaio 2018, n. 2), soffermandosi sul parametro della “gravità”, hanno, quindi, precisato che tale «criterio di selezione riposa (…) non tanto sulla misura delle sanzioni effettivamente irrogate in sede federale, quanto sulla gravità delle controversie, la quale dipende dalla gravità delle condotte censurate e, conseguentemente, dalla misura delle sanzioni previste per quelle violazioni».

Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che occorre prendere in considerazione le ragioni che hanno condotto nei primi due gradi di giudizio alla mancata applicazione di sanzioni, distinguendo a seconda che la pronuncia sia il risultato di un accertamento di merito o, piuttosto, via sia stata una decisione su profili puramente processuali, senza alcuno scrutinio di merito, pur in presenza di condotte contestate gravemente censurabili, astrattamente idonee a motivare sanzioni ben superiori alla soglia minima prevista dagli artt. 12 bis e 54 cit.

Secondo le Sezioni Unite, se la ratio delle norme è quella di evitare che le controversie “bagatellari” siano devolute alla cognizione del Collegio di Garanzia, escludere l’ammissibilità del ricorso anche nel secondo caso significherebbe sostenere la non ricorribilità di qualunque decisione di assoluzione, indipendentemente dai fatti contestati ed indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno un’indagine sulla configurabilità delle violazioni ravvisate e sulla gravità di esse. Tale preclusione potrebbe, infatti, sottrarre alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport – senza alcuna giustificazione logica – controversie aventi ad oggetto anche fatti oggettivamente gravi e idonei a suscitare una sanzione notevolmente superiore a quella minima stabilita dagli artt. 12 bis e 54 cit.

Le Sezioni Unite hanno quindi concluso che, quando la doppia assoluzione in sede endofederale dipenda dall’accoglimento di motivi strettamente procedurali, non sussiste alcuna preclusione allo scrutinio del Collegio di Garanzia dello Sport in ordine alla verifica della legittimità della decisione degli organi endofederali (Sezioni Unite, decisione 10 gennaio 2018, n. 2, in termini anche Sezioni Unite, 3 marzo 2020, n. 16).

13.4.    Con la più recente decisione n. 10 del 19 gennaio 2024, le Sezioni Unite, dopo aver richiamato la precedente giurisprudenza secondo cui non vi è preclusione per il Collegio di Garanzia ad esaminare il ricorso nel caso di c.d. doppia assoluzione conforme nell’ipotesi in cui non vi sia stato uno scrutinio nel merito in sede di giustizia federale, hanno ritenuto che nel caso esaminato non vi fosse stata una delibazione del merito del deferimento e dei fatti oggetto di incolpazione ed hanno ritenuto di dover evidenziare che la più recente giurisprudenza del Collegio di Garanzia ha, in termini generali, affermato, con riferimento al filtro di cui all’art. 54 CGS CONI, che deve attribuirsi rilievo alla misura della sanzione edittale piuttosto che a quella concretamente irrogata (Sez. II, n. 3/2023) ed inoltre che è “il Collegio di Garanzia dello Sport l’organo deputato alla valutazione della gravità della questione che di volta in volta si presenta, in una prospettiva evidentemente sostanziale che prescinde da una interpretazione formale e letterale dell’art. 54 CGS. Siffatta valutazione del Collegio attiene, lo si sottolinea, non solo alla rilevanza/gravità della sanzione, ma anche agli effetti che la stessa comporta rispetto alla situazione sportiva sostanziale dedotta in giudizio. Le violazioni commesse rilevano, pertanto, in ogni rapporto riferibile alla attività sportiva, comportando l’applicazione di sanzioni che subiscono un primo giudizio in ordine alla gravità ed alla rilevanza, ai sensi dell’art. 54 CGS. Ne deriva, altresì, che le stesse, qualora siano in possesso del crisma richiesto, sono sussumibili nell’ambito del sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport, con conseguente piena legittimazione a giudicare le questioni ad essa sottese (Sezioni Unite, decisione n. 12/2023)”.

14.       Ciò ricordato, questa Sezione ritiene di dover sottoporre all’esame delle Sezioni Unite la questione sull’ammissibilità della presente impugnazione della Procura Federale nella quale, pur in presenza di una doppia conforme decisione assolutoria (per la parte oggetto del giudizio), dopo l’avvenuto esame nel merito nei due gradi di giudizio endofederale, viene chiesto al Collegio di Garanzia di pronunciarsi su una questione in diritto che, se non appare rilevante in ordine alla gravità della sanzione richiesta nel caso concreto, è certamente rilevante in riferimento al generale funzionamento degli organi di indagine e della stessa giustizia sportiva.

15.       In particolare, considerato che il principio della doppia decisione conforme di tipo assolutorio non consente il ricorso al Collegio di Garanzia, se non nei limiti che si sono su ricordati, occorre valutare se la questione di diritto posta in ordine all’applicazione nell’ordinamento sportivo del principio penalistico del “nemo se detegere” sia tale da legittimare il superamento del c.d. principio della doppia decisione conforme di tipo assolutorio, come ha chiesto anche la Procura Generale dello Sport nelle sue conclusioni.

In considerazione dei principi e valori fondamentali che permeano l’ordinamento sportivo, il Collegio si interroga, infatti, sulla tenuta del sistema configurato in relazione alla rilevanza della fattispecie oggetto di valutazione.

In tal senso, considerati i limiti posti al Collegio di Garanzia dalla attuale formulazione dell’art. 54 CGS del CONI, nell’interpretazione (anche estensiva) che è stata data dallo stesso Collegio di Garanzia, è necessario verificare se la mancata aderenza della condotta ai valori portanti dell’ordinamento sportivo, quali lealtà, correttezza e probità sportiva, nella fase delle indagini per illeciti sportivi, possa essere ricondotta nell’alveo della particolare gravità, posto il contestuale inserimento delle condotte illecite nell’ambito dell’ordinamento stesso.

O se la rilevanza in diritto della questione possa consentire, come ha chiesto la Procura Generale dello Sport, il superamento di disposizioni e principi posti ad evidente tutela della parte sottoposta al procedimento disciplinare sportivo.

15.1.    Infatti, anche il rispetto della regola procedurale (della doppia conforme), che persegue il duplice obiettivo di definitività della sentenza e di rafforzamento della certezza del diritto, ha la sua rilevanza nell’ordinamento sportivo ed è stata di recente rafforzata nel giudizio civile dalla riforma “Cartabia” (D. lgs. n. 149/2022) al fine di evitare che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di giudizio sui fatti già concordemente accertati dai giudici di merito (da ultimo, Corte di Cassazione civile, ordinanza n. 5881 del 5 marzo 2025).

15.2.    Invero, la questione non appare pacifica ed è di indubbia rilevanza. Si ritiene quindi necessaria una valutazione sulla questione delle Sezioni Unite del massimo organo della Giustizia Sportiva.

16.       In relazione alla questione di diritto oggetto del ricorso proposto dalla Procura Federale della FITP, occorre effettuare alcune considerazioni preliminari allo scopo di inquadrare correttamente la posizione da questa assunta con riguardo alla pronuncia di seconde cure della Corte d’Appello Federale, che ha confermato sostanzialmente sul punto la decisione del Tribunale Federale.

16.1.    Come si è già accennato, la Procura Federale lamenta la violazione della norma di cui all’art. 8, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis e Padel, sostenendo che la decisione di secondo grado (che ha confermato la decisione del Tribunale Federale) risulti viziata sia sul piano generale che sul piano speciale.

Quanto al primo aspetto, la Procura Federale sostiene che il principio costituzionale del nemo tenetur se detegere possa dispiegare i propri effetti soltanto in ambito penalistico, “da cui può esondare, come progressivamente affermato dalla Corte Costituzionale nel dare forma ai c.d. Criteri Engel, allorché la sanzione del procedimento diverso da quello penale presenti, per natura e afflittività, i caratteri tipici e caratteristici di quella penale; come evidentemente non è per l’ordinamento sportivo, ove le sanzioni hanno natura e applicazione federale, nessuna destinazione alla generalità dei consociati e finiscono, in ogni caso, per comprimere l’esercizio dell’attività sportiva in ambito e nei limiti dell’attività federale, senza compressione alcuna dei diritti dei cives”.

A tal riguardo, l’odierna ricorrente richiama precedenti statuizioni della Corte Federale d’Appello della FIGC in cui si nega l’applicabilità del principio in esame, in quanto non dispiegante efficacia extrapenale e, dunque, non potrebbe esservi un esimente in ordine alla violazione di regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva.

17.       La questione sottoposta all’esame del Collegio pone in evidenza un possibile contrasto tra principi propri dell’ordinamento sportivo, declinato nei valori fondanti della lealtà e della correttezza, e il c.d. “diritto al silenzio”, principio riconosciuto nell’ambito del procedimento penale a livello costituzionale, quale precipitato del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., che, come è noto, trova ampio riconoscimento nella disciplina penalistica e processual-penalistica.

Nei confronti di chi abbia già assunto la qualità di indagato, la legge impone, infatti, che egli sia espressamente avvertito della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, fermo restando l’obbligo di fornire le proprie generalità e ogni altro elemento utile alla sua identificazione (artt. 66, comma 1, c.p.p. e 21 disp. att. c.p.p.).

Tale avviso, previsto dall’art. 64, comma 3, lett. b), c.p.p., è obbligatorio e la sua omissione comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’interrogato (art. 64, commi 3, lett. b), e 3-bis, c.p.p.).

La medesima garanzia opera anche nei confronti della persona escussa come testimone o come persona informata sui fatti, la quale, pur non avendo diritto a ricevere gli stessi avvisi, è comunque tutelata dall’art. 198 c.p.p., che riconosce espressamente la facoltà di non rispondere.

17.1.    Si tratta di un principio fondamentale del diritto penale che protegge l'imputato dall'obbligo di autoincriminarsi, garantendogli il diritto al silenzio e a non fornire prove contro di sé. Tale principio  è  stato  poi  esteso  anche a  procedimenti  amministrativi  con sanzioni  punitive  (ad esempio, in materia tributaria) ed è volto a non costringere una persona a confessare o cooperare con l’accusa contro i propri interessi.

18.       Per i tesserati con una Federazione Sportiva, se interrogati dalla Procura Federale per fatti riguardanti l’attività sportiva, è previsto invece sempre l’obbligo di dichiarare il vero.

Si pone quindi il problema se tale obbligo può costringere un soggetto interrogato dalla Procura per fatti a lui addebitabili a dire sempre la verità e collaborare con l’organo inquirente o se sia possibile, facendo applicazione del ricordato principio penalistico, non rispondere agli organi inquirenti o dichiarare il falso a fini difensivi.

19.       Invero, la definizione del caso di specie muove dall’esame di una questione pregiudiziale: l’impostazione civilistica del rito disciplinare e, dunque, la conseguente applicazione di un principio che - secondo i più - assume rilievo esclusivamente in ambito penale.

A tal riguardo, l’art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva sancisce espressamente che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

Anche il procedimento disciplinare sportivo segue quindi i paradigmi tipici della materia processual-civilistica; ciononostante, è evidente che tale procedimento subisce una “contaminazione” penalistica nella sua struttura, che si sostanzia, da un lato, nell’irrogazione di sanzioni che possono presentare un carattere di afflittività e, dall’altro, nella presenza di procedure e garanzie tipiche del procedimento penale (ad esempio, nel caso della testimonianza della persona offesa e nel rispetto delle regole del giusto processo).

20.       Alla luce di tali premesse, risulta necessario interrogarsi circa l’eventuale riconoscimento del principio del nemo tenetur se detegere nell’ambito dell’ordinamento sportivo e, in caso di risposta affermativa, occorre precisare anche i conseguenti confini di tale riconoscimento. Occorre vagliare, in altri termini, se l’istituto sia interamente sovrapponibile (o meno) a quello riconosciuto nell’ambito del procedimento penale.

21.       In ordine alla citata potenziale conflittualità è opportuno esaminare la questione sottesa alla qualificazione del principio stesso, soprattutto in relazione alla vis espansiva del c.d. “diritto al silenzio e alla menzogna”.

Il nemo tenetur se detegere, che trova specifico campo di applicazione nel diritto processuale penale, come declinazione della non obbligatorietà ad affermare la propria responsabilità penale, è infatti concepito in termini sostanziali come essenziale strumento di esplicazione del diritto di difesa, accordato dall’art. 24 della Costituzione.

Nel bilanciamento tra l’interesse dell’ordinamento sportivo, ispirato ai principi di lealtà, collaborazione e correttezza e il diritto dell’incolpato a non concorrere all’accertamento del fatto proprio si colloca la questione concernente l’efficacia extrapenale del principio.

In altri termini, occorre chiedersi se lo stesso si qualifichi in termini strettamente penalistici o se, diversamente, possa dispiegare la propria efficacia in altri ambiti, come quello della giustizia sportiva, in quanto diretta applicazione del più ampio diritto costituzionale di cui all’ art. 24 Cost.

22.       Gli orientamenti in materia della giustizia sportiva appaiono alquanto contrastanti. Alle pronunce indicate dalla Procura Federale nel ricorso in esame, infatti, si contrappongono differenti pronunce.

A tal proposito, una recente sentenza della Corte Federale d'Appello della FIDS, Federazione Danza Sportiva Italiana (n. 1/2023), nel confermare la decisione di primo grado, ha stabilito che “appare corretto il riferimento al c.d. diritto alla ‘menzogna’, quale corollario del più generale diritto alla difesa (alla non auto incriminazione). Tale generale principio di diritto non può non trovare propria estrinsecazione anche nell'ordinamento sportivo della Federazione che qui occupa, trattandosi di principio di diretta derivazione Costituzionale (att. 24 Cost.)”.

La decisione ha riguardato la posizione di un atleta che, interrogato dalla Procura Federale in merito a presunti illeciti a suo carico, aveva reso dichiarazioni false. A seguito di ciò, l'atleta era stato deferito a giudizio, con l'accusa di aver rilasciato false dichiarazioni durante le indagini.

Sul punto, la Corte ha stabilito che “è di tutta evidenza come il ‘diritto alla menzogna’ si debba, senz’altro, applicare nel momento in cui vi è una formale apertura di procedimento a carico, ma debba trovare la sua più generale, e si ritiene, corretta estrinsecazione anche in una fase di poco precedente all'apertura di un procedimento a proprio carico, ovvero per impedire che tale apertura abbia luogo, ovvero al fine di salvare se medesimo da un grave e inevitabile danno alla libertà o all'onore” (Corte Federale d'Appello FIDS, n. 1/2023 cit.).

23.       L’accoglimento del suddetto principio in termini più ampi consentirebbe un’esplicazione dello stesso anche all’interno dell’ordinamento sportivo, nonostante il rinvio alle sole disposizioni civilistiche, in quanto rispondente a valori costituzionali che permeano e conformano tutti gli ordinamenti giuridici riconosciuti.

Al contempo, tuttavia, non si può negare che la contrapposizione tra il c.d. “diritto alla menzogna” e principi cardine che informano l’ordinamento sportivo (dovere alla lealtà, alla correttezza, alla probità e alla collaborazione) generano inevitabilmente un attrito, che deve essere composto.

La pregnante rilevanza che il principio di lealtà sportiva assume in tale contesto potrebbe, infatti, essere erosa da un’applicazione incondizionata del nemo tenetur se detegere.

24.       Quanto rilevato induce a ritenere dubbia la possibilità di estendere il principio in questione all’interno dell’ordinamento sportivo, alla luce della potenziale conflittualità che potrebbe insorgere rispetto a valori dallo stesso considerati come fondamentali.

25.       La questione relativa alla suddetta applicazione appare dunque non pacifica e di indubbia rilevanza.

26.       In conclusione, il Collegio, per tutte le ragioni indicate, ritiene di dover deferire all’esame delle Sezioni Unite preliminarmente la questione dell’ammissibilità del presente ricorso, presentato dopo una doppia decisione conforme assolutoria della giustizia endofederale, e poi la questione sulla possibile applicazione nel procedimento sanzionatorio sportivo del principio del nemo tenetur se detegere, al fine di ottenere univoci principi di diritto.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Rimette, ai sensi dell’art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva, la questione di cui in motivazione alle Sezioni Unite. Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 dicembre 2025.

Il Presidente                                                                              Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                 F.to Carlo Bottari

Depositato in Roma, in data 7 gennaio 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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