C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 105 del 22.01.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 65 – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. EUGENIO BRUSCHI IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ARGENTANA Avverso inibizione fino a tutto il 9 marzo 2025 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 48 del 15/01/2025 Gara: Ostellatese / Argentana del 12 gennaio 2025
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 65 - RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. EUGENIO BRUSCHI IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ARGENTANA Avverso inibizione fino a tutto il 9 marzo 2025 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 48 del 15/01/2025 Gara: Ostellatese / Argentana del 12 gennaio 2025
Il Presidente della società ASD Argentana ha impugnato in proprio il provvedimento disciplinare sopra indicato con il quale il Giudice sportivo di Ferrara gli ha inflitto l’inibizione a svolgere attività in ambito federale fino al 9 marzo 2025. Il Presidente Bruschi ammette di avere “inveito a voce alta” nei confronti del direttore di gara in particolare a seguito di due rigori dallo stesso concessi contro la propria squadra ritenuti entrambi “inesistenti” e che avrebbero determinato l’esito dell’incontro. Il reclamante nega però di aver rivolto minacce all’indirizzo dell’arbitro e nemmeno di avere inveito contro la Federazione come invece riportato nella motivazione del Giudice sportivo. Per i motivi come sopra riassunti il Presidente dell’Argentana ritiene “di non meritare la sanzione sportiva che gli è stata comminata”. Il Sig. Eugenio Bruschi che nel reclamo chiede di essere ascoltato partecipa da remoto all’odierna riunione e in sede di audizione si richiama alle motivazioni addotte a sostegno del proprio atto d'impugnazione insistendo sulle ingiustizie arbitrali subite dalla propria squadra nella gara in questione e negando sia di aver offeso e/o minacciato l’arbitro sia d’aver inveito contro la Federcalcio. Letto il reclamo, udito il reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ritiene l’atto d’impugnazione proposto dal Presidente dell’Argentana non meritevole di accoglimento. Se infatti non si può affermare che il suddetto Sig. Bruschi abbia rivolto minacce, quanto meno nel senso letterale del termine, all’indirizzo dell’arbitro e nemmeno che abbia effettivamente denigrato la Federazione, è del pari vero che le risultanze ufficiali evidenziano un comportamento dello stesso dirigente gravemente irriguardoso e anche ingiurioso nei confronti dell’ufficiale di gara, condotta che integra la fattispecie concreta prevista dall’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva e punita, per i dirigenti che si rendono autori di simili comportamenti, con la sanzione minima dell’inibizione per 2 mesi.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato. Pone a carico della società ASD ARGENTANA il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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