C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 108 del 29.01.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE Nr. 68 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MEDICINA FOSSATONE S.S.D. A R.L. Avverso squalifica del calciatore MATTEO IGNAT fino al 12 giugno 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 102 del 15/01/2025 Gara: Medicina Fossatone / San Pietro in Vincoli del 12 gennaio 2025

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE Nr. 68 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MEDICINA FOSSATONE S.S.D. A R.L. Avverso squalifica del calciatore MATTEO IGNAT fino al 12 giugno 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 102 del 15/01/2025 Gara: Medicina Fossatone / San Pietro in Vincoli del 12 gennaio 2025

La società Medicina Fossatone SSD reclama contro la squalifica inflitta al proprio giovane tesserato Matteo Ignat ritenendola eccessiva in relazione a quanto da questi effettivamente realizzato. La reclamante sostiene infatti che, dopo il triplice fischio finale, il calciatore Ignat ha effettivamente rivolto un’espressione irrispettosa nei confronti dell’ufficiale di gara e che all’atto del conseguente provvedimento di espulsione avrebbe “spostato l’arbitro dalla sua traiettoria mentre si dirigeva verso gli spogliatoi”. Ritenendo pertanto involontario il contatto fisico tra il proprio calciatore e l’arbitro, il Medicina Fossatone chiede che la decisione del Giudice sportivo regionale sia riformata e che comunque la squalifica sia disposta a giornate. La società Medicina Fossatone che nel reclamo non chiede di essere sentita non partecipa all’odierna riunione. A giudizio della Corte il reclamo può essere accolto perché il comportamento che dalle risultanze ufficiali appare aver compiuto il calciatore Matteo Ignat integra in maniera plastica la fattispecie tipica prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera b) del Codice di Giustizia sportiva, vale a dire una condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico, condotta per la quale il Codice stabilisce come sanzione edittale la squalifica per 8 giornate di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e in riforma dell’impugnata delibera ridetermina la squalifica del calciatore MATTEO IGNAT in 8 giornate di gara da scontare nel Campionato di competenza Nulla dispone in merito al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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