C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 108 del 29.01.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE Nr. 69 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PROGETTO INTESA ALL CAMP Avverso inibizione del massaggiatore MARCO VERBINI fino al 12 marzo 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 102 del 15/01/2025 Gara: Progetto Intesa All Camp / Fabbrico del 12 gennaio 2025
CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE Nr. 69 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PROGETTO INTESA ALL CAMP Avverso inibizione del massaggiatore MARCO VERBINI fino al 12 marzo 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 102 del 15/01/2025 Gara: Progetto Intesa All Camp / Fabbrico del 12 gennaio 2025
La società ASD Progetto Intesa All Camp propone reclamo avverso l’inibizione inflitta al proprio massaggiatore Marco Verbini sostenendo che questi non sarebbe stato espulso dal campo, che in nessuna circostanza avrebbe insultato l’arbitro, che mai avrebbe offeso i componenti della squadra avversaria e che invece si sarebbe prodigato per calmare gli animi dei calciatori e riportare la calma sul terreno di gioco. Per detti motivi la reclamante richiede la revoca dell’impugnato provvedimento disciplinare. La società Progetto Intesa All Camp che nel reclamo non chiede di essere sentita non partecipa all’odierna riunione. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte ha sentito l’arbitro della gara il quale, nel confermare quanto riportato a referto, precisa che nell’atto di soccorrere un calciatore della propria squadra vittima di un contrasto di gioco, il massaggiatore del Progetto Intesa All Camp, in segno di protesta per una pretesa mancata ammonizione di un calciatore avversario, gli rivolgeva delle espressioni irriguardose e offensive per le quali veniva allontanato dal campo per destinazione. In considerazione dei chiarimenti e delle conferme fornite dall’arbitro in sede di audizione, la Corte ritiene infondato il proposto reclamo e dunque meritevole di piena conferma l’impugnata decisione del Giudice partiva del CRER.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato. Pone a carico della società Progetto Intesa All Camp il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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