C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 05.02.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI ECCELLENZA Nr. 70 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C.D. GAMBETTOLA Avverso le squalifiche del calciatore ANDREA GADDA per 5 giornate di gara, del calciatore LUCIO PELUSO per 4 giornate di gara e dell’allenatore MARCO BERNACCI fino al 28 febbraio 2025 nonché avverso l’inibizione del dirigente CALOGERO BUTTICE fino al 19 marzo 2025 Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 105 del 22/01/2025 Gara: Gambettola / Sanpaimola del 19 gennaio 2025

CAMPIONATO DI ECCELLENZA Nr. 70 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C.D. GAMBETTOLA Avverso le squalifiche del calciatore ANDREA GADDA per 5 giornate di gara, del calciatore LUCIO PELUSO per 4 giornate di gara e dell’allenatore MARCO BERNACCI fino al 28 febbraio 2025 nonché avverso l’inibizione del dirigente CALOGERO BUTTICE fino al 19 marzo 2025 Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 105 del 22/01/2025 Gara: Gambettola / Sanpaimola del 19 gennaio 2025

La società ACD Gambettola ha impugnato tutti i provvedimenti disciplinari sopra indicati chiedendone una riduzione in quanto ritenuti esagerati e non giustificati. La società reclamante evidenzia in primo luogo l’atteggiamento ostile nei confronti dei propri tesserati che avrebbe manifestato l’arbitro già prima dell’inizio della gara, poi nel corso della stessa e ancora a fine partita. Il Gambettola assume che la causa delle reazioni, che si ammette potrebbero essere state esagerate, dei propri tesserati e sostenitori vada ricercata proprio nel comportamento non consono del direttore di gara. Nello specifico degli impugnati provvedimenti disciplinari la società Gambettola afferma che quanto ascritto al calciatore Andrea Gadda sarebbe, testualmente, “estremamente falso” in quanto questi dopo l’espulsione si sarebbe solo e semplicemente allontanato dal campo, così come sarebbe altrettanto “falso ed esagerato” quanto ascritto al calciatore Lucio Peluso, al tecnico Marco Bernacci e al dirigente Calogero Buttice. La società ACD Gambettola che nel reclamo non chiede di essere sentita non partecipa all’odierna riunione. In ragione del tenore decisamente assertivo del proposto reclamo, la Corte decide di sentire a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale, in sede di audizione da remoto, dichiara preliminarmente di non aver avuto preconcetti di sorta nei confronti della società Gambettola e di aver cercato di dirigere l’incontro con la consueta imparzialità. Quanto alle condotte dei calciatori Gadda e Peluso, dell’allenatore Bernacci e del dirigente Buttice, l’arbitro conferma integralmente il proprio rapporto ufficiale ribadendo che al 10° minuto del secondo tempo il calciatore Andrea Gadda, capitano del Gambettola, mentre usciva dal campo per destinazione a seguito di un provvedimento di espulsione per un grave fallo di gioco ai danni di un avversario, gli rivolgeva espressioni gravemente irriguardose; che al 41° minuto del secondo tempo espelleva il calciatore Lucio Peluso, maglia nr. 10 del Gambettola, reo di aver assunto una condotta gravemente e ripetutamente irriguardosa oltre che ingiuriosa nei suoi confronti; che il tecnico del Gambettola, Sig. Bernacci, una volta espulso per doppia ammonizione, si poneva

al di fuori del recinto di gioco da dove gli indirizzava numerosi e ripetuti insulti che lo stesso arbitro poteva percepire chiaramente; infine, che al 28° minuto del primo tempo decretava l’espulsione del dirigente Buttice, sempre del Gambettola, poiché usciva dall’area tecnica e protestando contro una sua decisione tecnica utilizzava espressioni gravemente irriguardose. A fronte delle conferme fornite dall’ufficiale di gara tutte le sanzioni disciplinari assunte dal Giudice sportivo regionale appaiono corrette e perfettamente adeguate alle condotte gravemente antisportive rispettivamente realizzate dai suddetti tesserati della società Gambettola.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato e conferma integralmente le delibere del Giudice sportivo del CRER Pone a carico della società ACD Gambettola il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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