C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 05.02.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 71 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.D. POLISPORTIVA LAME Avverso squalifica del calciatore AMINE MOHAMED AOUSSIM per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 50 del 16/01/2025 Gara: Lame / Ozzanese del 12 gennaio 2025
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 71 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.D. POLISPORTIVA LAME Avverso squalifica del calciatore AMINE MOHAMED AOUSSIM per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 50 del 16/01/2025 Gara: Lame / Ozzanese del 12 gennaio 2025
La società AD Polisportiva Lame, dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali relativi alla gara in questione, ha depositato un reclamo per chiedere la revisione della squalifica inflitta al proprio tesserato Aoussim ritenendola eccessiva in relazione a quanto da questi effettivamente realizzato. La reclamante dopo aver evidenziato che il comportamento poco rispettoso che l’arbitro avrebbe tenuto nei confronti dei propri calciatori avrebbe contribuito a esacerbare gli animi di costoro, ammette l’atto violento commesso dal suddetto Aoussim ai danni di un avversario, ma nega che a fine partita detto calciatore abbia rivolto gravi proteste all’indirizzo dell’arbitro sostenendo invece che lo avrebbe avvicinato con l’intento scusarsi per quanto commesso sul terreno di gioco. La società Polisportiva Lame che nel reclamo non chiede di essere sentita non partecipa all’odierna riunione. A giudizio della Corte il reclamo non merita accoglimento perché la tesi difensiva proposta dalla Polisportiva Lame non trova conferma negli atti ufficiali di gara dai quali risulta che a fine partita il calciatore Aoussim anziché porgere le proprie scuse al direttore di gara, gli rivolgeva ripetute proteste utilizzando espressioni assai poco rispettose. Il comportamento del calciatore Amine Mohamed Aoussim, valutato nel suo complesso, merita pertanto la squalifica per 5 giornate di gara deliberata dal Giudice sportivo di Bologna.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società Polisportiva Lame il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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