C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 12.02.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 73 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELLARANO Avverso squalifica del calciatore MANUELE CAVAZZOLI per 6 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del C.R.E.R. pubblicata nel C.U. nr. 108 del 29/01/2025 Gara: Castellarano / Atletic CDR Mutina del 26 gennaio 2025

CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 73 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELLARANO Avverso squalifica del calciatore MANUELE CAVAZZOLI per 6 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del C.R.E.R. pubblicata nel C.U. nr. 108 del 29/01/2025 Gara: Castellarano / Atletic CDR Mutina del 26 gennaio 2025

La società ASD Castellarano con il patrocinio di un avvocato di fiducia munito di regolare mandato e dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali relativi alla gara in questione, ha depositato un tempestivo e rituale reclamo per chiedere, in via principale, l’annullamento della squalifica inflitta al proprio tesserato Manuele Cavazzoli, ovvero, in via subordinata, una sua riduzione in rapporto all’effettività dei fatti. La società reclamante nega che il proprio calciatore, nonché capitano della squadra, Manuele Cavazzoli, abbia realizzato il comportamento descritto nel rapporto di gara e abbia pronunciato le frasi ingiuriose e irriguardose nei confronti dell’arbitro che gli sono state attribuite prospettando anche un possibile errore di persona nel quale potrebbe essere incorso il direttore di gara nell’individuare il reale autore delle offese poi riportate a referto. Per suffragare tale tesi difensiva il Castellarano si affida a una ripresa filmata dell’episodio che ha visto come protagonista il calciatore Cavazzoli e produce due dichiarazioni testimoniali rese da calciatori dell’Atletic CDR Mutina. La società ASD Castellarano che nel reclamo ha espressamente chiesto di essere sentita, partecipa all’odierna riunione rappresentata dal proprio legale fiduciario la quale, dopo essersi riportata alle motivazioni addotte nel proposto atto d’impugnazione e alle conclusioni in esso precisate, in sede dibattimentale insiste nella prospettata tesi difensiva dell’errore di persona nel quale sarebbe incorso il direttore di gara nell’ascrivere al calciatore Cavazzoli il comportamento antisportivo nei confronti e dello stesso arbitro e del di lui assistente e ribadisce dunque la necessità che vengano esaminati i mezzi di prova che sono stati prodotti. Letto l’atto di reclamo e udita la società reclamante, la Corte valuta che nel caso di specie non sia in discussione l’effettivo autore delle infrazioni regolamentari dalle quali è scaturita l’impugnata squalifica per cui ritiene di non poter prendere in considerazione né il frame video e nemmeno le dichiarazioni testimoniali prodotte dal Castellarano poiché entrambi costituiscono mezzi di prova che a norma del Codice di Giustizia Sportiva non sono ammessi nei procedimenti analoghi a quelli in esame che invece devono essere decisi unicamente sulla base delle risultanze ufficiali. Precisamente a quest’ultimo riguardo la Corte ritiene di sentire a chiarimenti l’arbitro della gara il quale, in sede di audizione, conferma integralmente il proprio rapporto ufficiale ribadendo il comportamento ripetutamente irriguardoso e ingiurioso che a seguito del secondo cartellino giallo e della conseguente espulsione, ha posto in essere, prima nei confronti dello stesso direttore di gara e poi di uno dei suoi assistenti, il capitano della compagine del Castellarano della cui identificazione personale l’arbitro si dice assolutamente certo. A giudizio del collegio il comportamento del calciatore Manuele Cavazzoli, così come precisamente delineato dall’arbitro della gara anche in sede di chiarimenti, va valutato in un unico contesto e considerato come condotta gravemente irriguardosa e ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara, condotta che può essere sanzionata con la pena minima edittale prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera a) CGS con l’aggiunta di una giornata di squalifica per l’espulsione dal terreno di gioco avvenuta per somma di ammonizioni.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER in parziale accoglimento del reclamo in epigrafe riduce la squalifica del calciatore Manuele CAVAZZOLI a 5 giornate di gara Nulla dispone in merito al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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