C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 12.02.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 75 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C. VIA LARGA A.S.D. Avverso squalifica del calciatore MATTIA CAPPELLARI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 54 del 30/01/2025 Gara: Via Larga / Venturina del 26 gennaio 2025

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 75 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C. VIA LARGA A.S.D. Avverso squalifica del calciatore MATTIA CAPPELLARI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 54 del 30/01/2025 Gara: Via Larga / Venturina del 26 gennaio 2025

Il reclamo della società AC Via Larga ASD non può essere esaminato da questa Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale poiché non risulta essere stato preannunciato, entro il termine perentorio fissato a pena d’inammissibilità dall’articolo 76 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con il deposito della relativa dichiarazione di preannuncio.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato dichiarandolo inammissibile Pone a carico della società AC Via Larga ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it