C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 120 del 19.02.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 78 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MAJOLO EVOLUZIONE Avverso squalifica del calciatore GIUSEPPE CAPACCIO per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 50 del 06/02/2025 Gara: Colo Colo / Majolo Evoluzione del 1° febbraio 2025

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 78 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MAJOLO EVOLUZIONE Avverso squalifica del calciatore GIUSEPPE CAPACCIO per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 50 del 06/02/2025 Gara: Colo Colo / Majolo Evoluzione del 1° febbraio 2025

La società ASD Majolo Evoluzione ha impugnato il suddetto provvedimento disciplinare contestandone la motivazione e affermando che non vi sarebbe mai stato alcun confronto fra il proprio tesserato e l’arbitro della gara. La reclamante non si capacita del perché sia stata inflitta una pesante squalifica al calciatore nonché capitano della squadra, Giuseppe Capaccio, del quale sottolinea la proverbiale correttezza e la mancanza di precedenti disciplinari. A sostegno della propria tesi difensiva il Majolo Evoluzione chiede che vengano sentiti come testimoni i calciatori e i dirigenti della squadra avversaria e conclude con la richiesta dell’annullamento della disposta squalifica ovvero, in via meramente subordinata, di una sua riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. La società ASD Castellarano che nel reclamo ha espressamente chiesto di essere sentita, partecipa da remoto all’odierna riunione rappresentata da un suo legale rappresentante, il quale, dopo essersi riportato alle motivazioni addotte nel proposto atto d’impugnazione e alle conclusioni in esso precisate, insiste nella prospettata tesi difensiva ribadendo che in nessun momento e circostanza il calciatore Capaccio ha avvicinato e offeso il direttore di gara e chiedendo che a dimostrazione di quanto precede sia disposto un confronto con gli indicati testimoni. Letto l’atto di reclamo e udita la società reclamante, in via preliminare la Corte rigetta le richieste istruttorie proposte dal Majolo Evoluzione atteso che sulla base delle vigenti disposizioni del Codice di Giustizia sportiva il presente procedimento disciplinare deve essere deciso unicamente sulla base delle risultanze ufficiali. A tal riguardo la Corte ritiene di sentire a chiarimenti l’arbitro della gara il quale, in sede di audizione, conferma integralmente il proprio rapporto ufficiale e ribadisce di aver considerato espulso il capitano della squadra del Majolo Evoluzione poiché a fine gara questi lo avvicinava davanti all’ingresso degli spogliatoi criticandone la direzione di gara con espressioni gravemente irrispettose e invitando i propri compagni ad unirsi a lui in tali rimostranze. A giudizio del collegio il comportamento del calciatore Giuseppe Capaccio, così come precisamente delineato dall’arbitro della gara anche in sede di chiarimenti, deve essere qualificato come condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, condotta che pertanto rientra nella previsione normativa dell’articolo 36 comma 1 lettera a) CGS e dovrà essere punita con la sanzione minima edittale da essa norma stabilita.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER respinge il reclamo in epigrafe e aggrava la squalifica del calciatore GIUSEPPE CAPACCIO portandola a 4 giornate di gara Pone a carico della società ASD Majolo Evoluzione il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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