C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 120 del 19.02.2025 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI Nr. 81 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C. PERSICETANA Avverso squalifica del calciatore ARES MAGNI fino al 28 febbraio 2026 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 54 del 30/01/2025 Gara: Persicetana / Ceretolese del 26 gennaio 2025
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI Nr. 81 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C. PERSICETANA Avverso squalifica del calciatore ARES MAGNI fino al 28 febbraio 2026 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 54 del 30/01/2025 Gara: Persicetana / Ceretolese del 26 gennaio 2025
La società AC Persicetana propone un tempestivo e rituale reclamo contro la squalifica inflitta al proprio giovane calciatore Ares Magni ammettendo che questi, successivamente alla realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, avrebbe effettivamente avuto “un acceso confronto” con un calciatore della stessa Ceretolese a seguito del quale veniva espulso. Secondo la società reclamante alla vista del cartellino rosso il calciatore Magni avrebbe compiuto un gesto istintivo per impedirne l’estrazione da parte dell’arbitro colpendo quest’ultimo in maniera del tutto fortuita e senza “alcuna volontà lesiva o aggressiva nei confronti del direttore di gara”. Per suffragare tale tesi difensiva la Persicetana produce quattro dichiarazioni testimoniali rese da altrettanti dirigenti, uno dei quali tesserato con la Ceretolese, corredate dai rispettivi documenti d’identità e conclude con la richiesta dell’annullamento dell’irrogata squalifica ovvero per una sua congrua riduzione. La società Persicetana che nel reclamo non chiede espressamente di essere ascoltata, non partecipa alla presente riunione. Letto il reclamo, preso in rassegna il rapporto ufficiale della gara in questione, ritenuto di non poter tenere in considerazione le dichiarazioni testimoniali prodotte dalla reclamante dovendo il presente procedimento essere deciso unicamente sulla base degli atti ufficiali, la Corte decide di sentire a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale, in sede di audizione, conferma per intero quanto dallo stesso riportato a referto precisando di aver decretato, al 6° minuto del secondo tempo, l’espulsione del calciatore Ares Magni, estremo difensore della Ceretolese, reo di un atto violento commesso ai danni di un avversario. Ribadisce l’ufficiale di gara che alla vista del cartellino rosso il calciatore Magni lo colpiva in modo improvviso e violento con uno schiaffo al volto inferto a mano aperta per poi essere trattenuto e allontanato dai suoi compagni di squadra. L’arbitro aggiunge che il gesto del calciatore Magni è sicuramente stato volontario, che il colpo subito non gli procurava particolare dolore e non implicava il venir meno della serenità necessaria per proseguire la direzione dell’incontro. Il proposto reclamo appare privo di fondamento e non può essere accolto poiché la ricostruzione dei fatti proposta dalla società Persicetana non trova conferma 3929 3929 alcuna nelle risultanze ufficiali e nelle relative precisazioni fornite dall’arbitro in sede di audizione. Oltre a quanto precede questa Corte sportiva d’appello territoriale ritiene che le risultanze del procedimento primo grado avrebbero dovuto essere valutate diversamente e che l’impugnata decisione debba essere riformata con l’applicazione di una sanzione più afflittiva rispetto a quella deliberata dal Giudice sportivo di Bologna. Infatti il comportamento attutato dal giovane calciatore Ares Magni presenta le caratteristiche e gli estremi per essere classificato come condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara, fattispecie espressamente prevista dal primo comma dell’articolo 35 CGS e punita dal secondo comma del medesimo articolo con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e aggrava la squalifica del calciatore Ares MAGNI portandola fino al 26 gennaio 2027. Pone a carico della società AC Persicetana il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo
Share the post "C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 120 del 19.02.2025 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI Nr. 81 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C. PERSICETANA Avverso squalifica del calciatore ARES MAGNI fino al 28 febbraio 2026 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 54 del 30/01/2025 Gara: Persicetana / Ceretolese del 26 gennaio 2025"
