C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 26.02.2025 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 PROVINCIALI Nr. 90 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. SAMMARTINESE A.S.D. Avverso inammissibilità del ricorso proposto contro la regolarità della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Reggio – Emilia pubblicata nel C.U. nr. 70 del 14/02/2025 Gara: Castellarano / Sammartinese del 9 febbraio 2025

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 PROVINCIALI Nr. 90 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. SAMMARTINESE A.S.D. Avverso inammissibilità del ricorso proposto contro la regolarità della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Reggio - Emilia pubblicata nel C.U. nr. 70 del 14/02/2025 Gara: Castellarano / Sammartinese del 9 febbraio 2025

La società US Sammartinese ASD reclama contro la decisione con la quale il Giudice sportivo di Reggio - Emilia ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dall’odierna reclamante avverso la regolarità della gara sopra indicata ritenuta viziata da un presunto errore arbitrale. La Sammartinese contesta la motivazione della delibera assunta dal Giudice di prima istanza che ne ha rigettato il ricorso e ha omologato il risultato della gara sulla base del fatto che il ricorso stesso non sarebbe stato preceduto dal deposito del relativo preannuncio nelle modalità ed entro i termini tassativamente previsti dall’articolo 67 CGS. Secondo la Sammartinese il ricorso sarebbe invece stato presentato correttamente nel pieno rispetto dell’art. 67 CGS e a dimostrazione di tale tesi difensiva produce la relativa documentazione richiedendo l’annullamento della dichiarata inammissibilità e il rinvio degli atti al Giudice sportivo per la decisione sul merito. Il reclamo della società Sammartinese appare fondato e dunque meritevole di accoglimento posto che nella documentazione prodotta dalla società reclamante vi è la prova dell’inoltro, tramite PEC sia al Giudice sportivo di Reggio-Emilia sia al Castellarano come società cointeressata, del preannuncio di ricorso avvenuto entro il termine perentorio imposto dall’articolo 67 comma 1 CGS delle ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale il ricorso stesso si riferiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del reclamo in epigrafe annulla l’impugnata delibera, dichiara l’insussistenza della rilevata inammissibilità del ricorso proposto dalla società US Sammartinese ASD e dispone il rinvio degli atti al Giudice sportivo di Reggio-Emilia affinché il relativo procedimento sia giudicato nel merito. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo

 

 

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