C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 26.02.2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ERI 96 VIANINO Avverso squalifica del calciatore JACOPO BONARDI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Parma pubblicata nel C.U. nr. 61 del 19/02/2025 Gara: Team Corcagnano / Eri 96 Vianino del 16 febbraio 2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ERI 96 VIANINO Avverso squalifica del calciatore JACOPO BONARDI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Parma pubblicata nel C.U. nr. 61 del 19/02/2025 Gara: Team Corcagnano / Eri 96 Vianino del 16 febbraio 2025

Il reclamo della società ASD Eri 96 Vianino nonostante sia stato inviato tramite PEC, non può essere esaminato poiché privo della sottoscrizione del legale rappresentante della società reclamante, circostanza dalla quale deriva, giusto l’insegnamento del Collegio di Garanzia dello Sport (confronta decisione nr. 32/2022), l’inesistenza dell’atto d’impugnazione e la conseguente nullità dell’intero procedimento.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile. Pone a carico della società ASD Eri 96 Vianino il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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