C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 26.02.2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TEAM CORCAGNANO Avverso squalifica del calciatore RICCARDO OLLARI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Parma pubblicata nel C.U. nr. 61 del 19/02/2025 Gara: Team Corcagnano / Eri 96 Vianino del 16 febbraio 2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TEAM CORCAGNANO Avverso squalifica del calciatore RICCARDO OLLARI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Parma pubblicata nel C.U. nr. 61 del 19/02/2025 Gara: Team Corcagnano / Eri 96 Vianino del 16 febbraio 2025
La società Team Corcagnano reclama contro il provvedimento disciplinare che il Giudice sportivo di Parma ha erogato al calciatore Riccardo Ollari sostenendo che quanto ascritto a quest’ultimo non corrisponderebbe alla realtà e rilevando che l’arbitro non avrebbe comunicato nulla in ordine alla decisione assunta ai danni del suddetto calciatore. La società Team Corcagnano con il proposto reclamo non chiede esplicitamente di essere sentita per cui non è presente all’odierna riunione. Rileva la Corte che, contrariamente a quanto afferma la reclamante, l’arbitro della gara ha segnalato nel proprio referto che dopo il triplice fischio finale il calciatore Riccardo Ollari, maglia nr. 19 del Team Corcagnano, assumeva un comportamento derisorio e provocatorio nei confronti degli avversari facendo loro il segno con le mani del risultato con il quale si era concluso l’incontro e dicendo loro “andate a casa”. A giudizio di questo collegio la condotta antisportiva realizzata dal calciatore Riccardo Ollari rientra nella previsione normativa dell’articolo 39 comma 1 del CGS e può essere punita con una sanzione meno afflittiva rispetto a quella stabilita nel procedimento di primo grado.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica del calciatore Riccardo Ollari a 2 giornate effettive di gara Nulla dispone in merito al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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