C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 26.02.2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. SAN PIETRO IN VINCOLI Avverso inibizione del dirigente MARINO MANFREDI fino al 12 aprile 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 116 del 12/02/2025 Gara: Faenza Calcio / S. Pietro in Vincoli del 10 febbraio 2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. SAN PIETRO IN VINCOLI Avverso inibizione del dirigente MARINO MANFREDI fino al 12 aprile 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 116 del 12/02/2025 Gara: Faenza Calcio / S. Pietro in Vincoli del 10 febbraio 2025

La società US S. Pietro in Vincoli reclama contro l’inibizione inflitta al proprio dirigente Marino Manfredi riconoscendo che questi avrebbe effettivamente contestato una decisione arbitrale utilizzando “un’espressione ad alta voce” priva però di qualsiasi contenuto offensivo. Per tale motivo la reclamante ritiene che il comportamento del dirigente Manfredi non rientri nei casi di condotta irriguardosa e/o ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara prevista e punita dall’articolo 36 comma 2 lettera a) del CGS e pertanto richiede una congrua riduzione del periodo di inibizione deliberato dal Giudice sportivo regionale. La società S. Pietro in Vincoli con il proposto reclamo non chiede espressamente di essere sentita per cui non è presente all’odierna riunione. Il proposto reclamo non appare fondato e dunque non può essere accolto poiché nel referto di gara è chiaramente riportato che al 25° minuto del secondo tempo il dirigente Manfredi veniva allontanato dal terreno di gioco per aver rivolto all’arbitro un’espressione di protesta corredata da un epiteto gravemente irriguardoso, ragion per cui l’applicazione dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del CGS fatta dal Giudice sportivo del CRER risulta assolutamente condivisibile.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società U.S. San Pietro in Vincoli il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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