C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 05.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 92 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PRO VILLANOVA Avverso squalifica del calciatore Edoardo PISARONI per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Parma pubblicata nel C.U. nr. 61 del 19/02/2025 Gara: Pro Villanova / Torrile del 16 febbraio 2025

 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 92 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PRO VILLANOVA Avverso squalifica del calciatore Edoardo PISARONI per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Parma pubblicata nel C.U. nr. 61 del 19/02/2025 Gara: Pro Villanova / Torrile del 16 febbraio 2025

La società ASD Pro Villanova ha depositato un rituale e tempestivo reclamo contro la squalifica inflitta al proprio calciatore Edoardo Pisaroni ammettendo il comportamento non regolamentare da questi tenuto sul campo di gioco e per il quale ha subito l’espulsione, ma negando le ingiurie nei confronti dell’arbitro che fine gara sono state attribuite allo stesso calciatore. Al riguardo la società reclamante sostiene che in considerazione della quantità di persone presenti nella zona degli spogliatoi, il soggetto che ha proferito gli epiteti riportati a referto non poteva essere identificato con certezza e “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Per quanto precede la Pro Villanova chiede una riduzione dell’impugnata squalifica. La società ASD Pro Villanova con il proposto reclamo non chiede esplicitamente di essere sentita per cui non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte ha sentito l’arbitro della gara il quale in sede di audizione ha confermato il proprio referto e si è detto assolutamente certo che gli insulti che gli sono stati rivolti nel dopo gara provenissero dal calciatore Edoardo Pisaroni, maglia nr. 10 del Pro Villanova, in precedenza espulso per somma di ammonizioni. L’arbitro ha anche precisato di non conoscere di persona tale calciatore e di non averlo mai incontrato prima dell’incontro in questione. Per quanto concerne l’esatta identificazione dell’autore della condotta ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara eccepita dalla Pro Villanova, il reclamo risulta infondato. Diversamente appare accoglibile la richiesta della reclamante volta a ottenere una riduzione della squalifica inflitta al giocatore Edoardo Pisaroni. Infatti gli epiteti di per sé omofobi che il suddetto tesserato ha rivolto all’arbitro non configurano un comportamento discriminatorio così come definito nel comma 1 dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva e ciò in ragione del soggetto al quale erano diretti del quale il calciatore Pisaroni non conosceva, almeno fino a prova contraria, le tendenze sessuali e/o l’eventuale appartenenza a una qualche diversità di genere. Per questo motivo nella condotta tenuta da Edoardo Pisaroni difetta l’idoneità dell’oggetto giuridico della discriminazione, elemento che invece, secondo i principi generali dell’Ordinamento Giuridico nazionale validi anche nell’ambito della disciplina sportiva, deve essere sempre presente per potersi configurare un’ipotesi di illecito. Per quanto precede la squalifica del calciatore Edoardo Pisaroni andrà rideterminata non più ai sensi dell’articolo 28 CGS bensì in applicazione dell’articolo 36 comma 1 lettera a) CGS e la sanzione minima stabilita da quest’ultima disposizione regolamentare andrà aggravata in ragione e della espulsione subita durante l’incontro e del fatto che le espressioni utilizzate dal Pisaroni per offendere l’ufficiale di gara costituiscono una grave, netta e manifesta violazione dei principi fondamentali dello Statuto della FIGC.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in epigrafe indicato e riduce la squalifica del calciatore EDOARDO PISARONI portandola a 6 giornate effettive di gara Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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