C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 05.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 91 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TERRE ALTE BERCETO Avverso ammonizione con diffida inflitta ai sensi dell’articolo 8 comma 4 lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 116 del 12/02/2025 Gara: Terre Alte Berceto / Langhiranese Valparma del 10 febbraio 2025
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 91 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TERRE ALTE BERCETO Avverso ammonizione con diffida inflitta ai sensi dell’articolo 8 comma 4 lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 116 del 12/02/2025 Gara: Terre Alte Berceto / Langhiranese Valparma del 10 febbraio 2025
La società ASD Terre Alte Berceto dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali della gara in questione, ha proposto un rituale e tempestivo reclamo avverso l’ammonizione con diffida che il Giudice sportivo regionale le ha inflitto per le espressioni offensive e ritenute di contenuto discriminatorio per motivi di sesso che i sostenitori della stessa società Berceto Terre Alte hanno rivolto all’indirizzo dell’ufficiale di gara, sanzione disposta in applicazione dell’articolo 28 comma 4 CGS con sospensione della sua esecuzione ai sensi del comma 7 del medesimo artico 28 CGS. La società non nega che frasi ingiuriose anche di contenuto sessista siano state indirizzate all’arbitro durante la gara, ma ne contesta l’attribuzione ai propri sostenitori evidenziando che l’incontro si è svolto in un “campo terzo” dove erano presenti anche sostenitori di squadre diverse rispetto a quelle che si stavano 4241 4241 affrontando e che a causa dei numerosi errori arbitrali pure i tifosi della Langhiranese avrebbero in più di un’occasione ingiuriato il direttore di gara. Per i motivi come sopra riassunti la società Terre Alte Berceto ritiene eccessiva e sproporzionata l’impugnata sanzione della quale chiede l’annullamento ovvero la commutazione in una pena pecuniaria. La società ASD Terre Alte Berceto con il proposto reclamo non chiede esplicitamente di essere sentita per cui non è presente all’odierna riunione. Rileva la Corte che dagli atti ufficiali risulta che per tutta la durata della gara e anche al termine di essa i sostenitori della società Terre Alte Berceto , e non altri, hanno rivolto ripetute espressioni ingiuriose all’ufficiale di gara, epiteti che durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo hanno assunto un contenuto di per sé omofobo che tuttavia, in ragione del soggetto al quale tali appellativi erano diretti, non possono essere considerati come comportamenti discriminatori secondo la definizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Appare infatti del tutto realistico supporre che i sostenitori della compagine Terre Alte Berceto non potessero conoscere, almeno fino a prova contraria, le tendenze sessuali e/o l’appartenenza a un’eventuale diversità di genere dell’arbitro della gara che hanno insultato, per cui nella condotta dei suddetti sostenitori manca l’idoneità dell’oggetto giuridico della discriminazione, elemento che invece, secondo i principi generali dell’Ordinamento Giuridico nazionale validi anche nell’ambito della disciplina sportiva, deve essere sempre presente per potersi configurare una fattispecie concreta di illecito. Per quanto precede il proposto reclamo merita accoglimento e l’ammonizione con diffida disposta ai sensi dell’artico 28 CGS va annullata e sostituita con una sanzione di natura economica la cui entità va rapportata alla gravità della condotta ai danni dell’ufficiale di gara realizzata dai sostenitori della società Terre Alte Berceto, condotta che da questa Corte viene giudicata assai gravemente antisportiva poiché costituisce una netta e manifesta violazione dei principi fondamentali dello Statuto FIGC come determinati ai sensi dell’art. 2, violazione della quale è chiamata a rispondere la stessa società reclamante.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del proposto reclamo annulla la delibera del Giudice sportivo regionale e infligge alla società ASD TERRE ALTE BERCETO l’ammenda di EURO 250,00 . Nulla dispone in merito al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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