C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 05.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE Nr. 94 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ROVERETANA A.S.D. A.P.S. Avverso squalifica del calciatore RICCARDO BORALI per 8 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Modena pubblicata nel C.U. nr. 39 del 13/02/2025 Gara: Pol. Roveretana / Sanfa Calcio dell’8 febbraio 2025

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE Nr. 94 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ROVERETANA A.S.D. A.P.S. Avverso squalifica del calciatore RICCARDO BORALI per 8 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Modena pubblicata nel C.U. nr. 39 del 13/02/2025 Gara: Pol. Roveretana / Sanfa Calcio dell’8 febbraio 2025

La società Pol. Roveretana ASD APS dopo aver inviato un preannuncio di reclamo avverso la sopra indicata sanzione disciplinare inflitta al proprio calciatore Riccardo  Borali, non ha fatto seguito con il deposito delle relative motivazioni entro i termini prescritti. Il reclamo non può pertanto essere esaminato, ma va ugualmente gravato dal versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva come stabilito dall’articolo 48 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato dichiarandolo inammissibile. Pone a carico della società Polisportiva Roveretana ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo

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