C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 12.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 99 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SANTAGATESE S.S.D. Avverso squalifica del calciatore CHERNO SONKO fino al 27 febbraio 2028, avverso sanzione della perdita della gara e avverso ammenda di Euro 500,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 57 del 27/02/2025 Gara: Pol. Santagatese / Santa Giustina del 22 febbraio 2025
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 99 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SANTAGATESE S.S.D. Avverso squalifica del calciatore CHERNO SONKO fino al 27 febbraio 2028, avverso sanzione della perdita della gara e avverso ammenda di Euro 500,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 57 del 27/02/2025 Gara: Pol. Santagatese / Santa Giustina del 22 febbraio 2025
La società Polisportiva Santagatese ha ritualmente impugnato tutti e tre i suddetti provvedimenti disciplinari disposti dal Giudice sportivo di Rimini contestandone le relative motivazioni. In sintesi la reclamante sostiene che il proprio tesserato Cherno Sonko ha sì insultato l’arbitro, ma non avrebbe commesso alcun atto di violenza nei confronti dell’ufficiale di gara essendosi limitato, alla notifica del provvedimento di espulsione, ad appoggiargli la mano destra tra spalla e petto, gesto per il quale avrebbe poi chiesto scusa all’arbitro al termine dell’incontro; che non corrisponde alla verità quanto addebitato al proprio tecnico e al dirigente accompagnatore i quali non avrebbero assunto alcun contegno irrispettoso nei confronti del direttore di gara e nemmeno corroborato la condotta ingiuriosa dei sostenitori della Santagatese essendosi limitati a chiedere, sempre in termini consoni e mai irriguardosi, ragione per la decisione arbitrale di non proseguire la partita e garantendo comunque la dovuta assistenza all’ufficiale di gara; che la propria “tifoseria”, costituita da poco più di una decina di persone, non avrebbe rivolto ingiurie all’arbitro per tutta la durata della gara; infine, che per tutto quanto precede, la decisione assunta dall’arbitro di sospendere anticipatamente la gara sarebbe stata priva di una reale ed effettiva giustificazione.
Per le motivazioni come sopra succintamente riassunte la Polisportiva Santagatese chiede che sia annullata la squalifica inflitta al calciatore Cherno Sonko o quanto meno ridotta in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti, che sia annullata l’ammenda comminata alla società e che sia altresì revocata la sanzione della perdita della gara e ne sia disposta la continuazione dal momento della sua sospensione. La società Polisportiva Santagatese con il proposto reclamo non ha esplicitamente chiesto di essere sentita per cui non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara il quale ha confermato quanto riportato a referto precisando che al 43° minuto del primo tempo e a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, il calciatore maglia nr. 5 della Santagatese, Cherno Sonko, lo avvicinava e, in modo improvviso e del tutto inaspettato, gli metteva entrambe le mani sul volto stringendolo a morsa con forza; che tale stretta gli procurava un momentaneo inteso dolore, un rossore e un rigonfiamento delle guance oltre che un’abrasione al labbro superiore; che il comportamento del suddetto calciatore lo lasciava del tutto interdetto e lo privava della necessaria serenità per poter proseguire nella direzione della gara di cui pertanto decideva l’immediata sospensione anticipata; che l’allenatore e il dirigente della Santagatese protestavano per tale decisone cercando di sminuire la rilevanza e la gravità del comportamento realizzato dal calciatore Sonko; che successivamente quest’ultimo, assieme al proprio tecnico, si recava nel suo spogliatoio tentando di dare spiegazioni per quanto compiuto; che dopo la doccia poteva lasciare l’impianto sportivo della Santagatese in tranquillità e senza essere disturbato né dai tesserati né dai sostenitori di quest’ultima compagine. Anche alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di chiarimenti, la Corte ritiene di condividere la decisione del Giudice sportivo di primo grado di infliggere, ai sensi dell’art. 10 CGS, la sanzione della perdita della gara alla società Santagatese ritenuta giustamente responsabile del fatto compiuto dal proprio tesserato che ha impedito il regolare svolgimento della partita stessa. Dunque per la parte relativa alla sanzione della perdita della gara il proposto reclamo non può essere accolto. Non altrettanto condivisibili appaiono invece i restanti due provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice sportivo di Rimini. L’entità della sanzione pecuniaria, disposta a carico della società Santagatese per le intemperanze verbali dei suoi sostenitori nei confronti dell’ufficiale di gara, appare eccessiva e sproporzionata sia in relazione all’effettiva gravità dei fatti sia in considerazione dell’ambito di un campionato di terza categoria in cui tali fatti si sono verificati, ragion per cui l’ammenda inflitta alla società reclamante andrà opportunamente ridotta. La condotta attuata dal calciatore Cherno Sonko presenta tutti gli elementi per poter essere considerata come condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara secondo la definizione contenuta nell’articolo 35 comma 1 CGS, ma può essere punita con la sanzione minima stabilita nel comma 2 del medesimo articolo 35.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in parziale accoglimento del proposto reclamo e in altrettanto parziale riforma dell’impugnata delibera, riduce la squalifica del calciatore CHERNO SONKO portandola fino a tutto il 27 febbraio 2027 e riduce altresì l’ammenda inflitta alla società POLISPORTIVA SANTAGATESE SSD portandola ad EURO 100,00. Conferma invece la sanzione della perdita della gara per 0 a 3 inflitta alla stessa società POLISPORTIVA SANTAGATESE SSD. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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