C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 12.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE 100 – RECLAMO PROPOSTA DALLA SOCIETA’ U.S.D. SALA BAGANZA Avverso squalifica del calciatore GABRIELE BONI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo di Parma contenuta nel C.U. nr. 63 del 26/02/2025 Gara: Valtarese Calcio / Real Sala Baganza del 23 febbraio 2025
CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE 100 - RECLAMO PROPOSTA DALLA SOCIETA’ U.S.D. SALA BAGANZA Avverso squalifica del calciatore GABRIELE BONI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo di Parma contenuta nel C.U. nr. 63 del 26/02/2025 Gara: Valtarese Calcio / Real Sala Baganza del 23 febbraio 2025
La società USD Real Sala Baganza ha proposto un tempestivo e rituale reclamo contro la squalifica per 4 giornate effettive di gara che il Giudice sportivo di Parma ha comminato al calciatore Gabriele Boni ritenendola una sanzione eccessiva e non proporzionata a quanto in realtà commesso dal suddetto tesserato che, secondo la reclamante, avrebbe reagito con una semplice spinta alle provocazioni verbali e di scherno che gli avrebbe rivolto un avversario a seguito della realizzazione di una rete. Per le motivazioni sopra illustrate la reclamante richiede in via principale l’annullamento della squalifica ovvero una sua congrua riduzione. La società Real Sala Baganza con il proposto reclamo non ha esplicitamente chiesto di essere sentita per cui non è presente all’odierna riunione. Il reclamo del Real Sala Baganza appare fondato e dunque merita di essere accolto poiché il comportamento che dagli atti ufficiali di gara risulta aver attuato il calciatore Gabriele Boni più che una condotta violenta nei confronti di un avversario, può essere considerato come condotta gravemente antisportiva ai sensi dell’articolo 39 CGS, condotta che per essere caratterizzata da un sostanziale equivalenza fra circostanze attenuanti e aggravanti può essere punita con la sanzione minima edittale stabilita dalla suddetta norma regolamentare.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in epigrafe indicato e riduce la squalifica del calciatore Gabriele Boni a 2 giornate effettive di gara Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del proposto reclamo.
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