C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 12.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE Nr. 101 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA RIMINICALCIO VB Avverso squalifica dell’allenatore MASSIMO PARI fino al 30 aprile 2025 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 57 del 27/02/2025 Gara: Accademia Riminicalcio / Bellaria Igea Marina 1956 del 23 febbraio 2025

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE Nr. 101 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA RIMINICALCIO VB Avverso squalifica dell’allenatore MASSIMO PARI fino al 30 aprile 2025 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 57 del 27/02/2025 Gara: Accademia Riminicalcio / Bellaria Igea Marina 1956 del 23 febbraio 2025

La società ASD Accademia Riminicalcio ha depositato un articolato reclamo per eccepire l’eccessiva afflittività della squalifica inflitta dal Giudice sportivo di Rimini al tecnico della propria squadra militante nel campionato under 15 provinciale. Dopo aver sottolineato la correttezza e lealtà sportiva dimostrata dal tecnico Massimo Pari durante tutta la sua carriera, la società reclamante sostiene che una volta espulso per proteste nei confronti del tutor arbitrale, il suddetto allenatore si sarebbe rivolto a quest’ultimo utilizzando un appellativo che non aveva alcun carattere offensivo e che successivamente non avrebbe assunto alcun atteggiamento minaccioso nei confronti né dell’ufficiale di gara e nemmeno del di lui tutor. Per i motivi come sopra riassunti la reclamante chiede l'annullamento della squalifica. La società Accademia Riminicalcio non ha esplicitamente richiesto di essere ascoltata per cui non partecipa all’odierna riunione, mentre l’avanzata richiesta di avere un confronto con gli organismi arbitrali non può essere presa in considerazione essendo un’istanza che travalica l’ambito di competenza di questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale. Il reclamo può comunque essere accolto poiché il comportamento del tecnico Massimo Pari, così come descritto nel referto ufficiale di gara e valutato in un unico e complessivo contesto, integra la fattispecie della condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara per la quale, quando è posta in essere da calciatori o tecnici, l’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce una sanzione minima edittale di cui il Giudice di primo grado sembra non aver tenuto conto. Pertanto la squalifica dell’allenatore Massimo Pari può essere ricondotta ad un arco temporale più aderente alla suddetta disposizione regolamentare.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in epigrafe indicato e riduce la squalifica dell’allenatore Massimo Pari portandola fino a tutto il 27 marzo 2025 Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del proposto reclamo.

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