C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 15.01.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico della società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 Con nota 06.12.2024, n. 14448/842 pfi 23-24, il Procuratore Federale Interregionale; -visto l’ex art. 125 -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Luca Zennaro con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati; -deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, per rispondere: la Società SSD US Terre di Castelli 1907,
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico della società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 Con nota 06.12.2024, n. 14448/842 pfi 23-24, il Procuratore Federale Interregionale; -visto l’ex art. 125 -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Luca Zennaro con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati; -deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, per rispondere: la Società SSD US Terre di Castelli 1907, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Michele Manzo, così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “Sig. Michele Manzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD US Terre Di Castelli 1907: - violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Terre di Castelli 1907 – Sanmichelese del 22.1.2024 valevole per il girone B del campionato Under 19 Regionale, mentre i calciatori di entrambe le squadre si trovavano nell’area spogliatoi al termine dell’incontro, colpito con due pugni alle costole il calciatore minore della squadra avversaria sig. R. P., cagionando allo stesso un “trauma emitorace sx contusivo da percosse”, così refertato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Baggiovara”. Effettuate le rituali e dovute notifiche, la società deferita non si è presentata all’odierna udienza e nemmeno ha inviato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Valentina Soravia, dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e dopo aver precisato che l’accordo tra la Procura Federale e la società US Terre di Castelli 1907 intervenuto prima del deferimento sull’applicazione di una sanzione in misura ridotta è stato risolto in quanto la suddetta società deferita non ha onorato gli impegni assunti, chiede che sia dichiarata la responsabilità della parte incolpata per la violazione regolamentare alla stessa addebitata per la quale propone il seguente provvedimento disciplinare: - Ammenda di EUR 533,00 a carico della società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - preso atto della dettagliata requisitoria della Rappresentante della Procura Federale e della relativa sanzione disciplinare richiesta nei confronti della parte deferita; - ritenuta comprovata la responsabilità della società deferita per la violazione regolamentare alla stessa ascritta; - considerato anche il disinteresse manifestato successivamente alla notifica del presente atto di deferimento dalla società incolpata rispetto al procedimento disciplinare contro la stessa instaurato;
d e l i b e r a
di infliggere alla società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 l’ammenda di EURO 533,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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