C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 120 del 19.01.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore DENE ABDOUL RACHID nonché della società FUTBALL CAVA RONCO SSD A.R.L.

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore DENE ABDOUL RACHID nonché della società FUTBALL CAVA RONCO SSD A.R.L.

Con nota 09.01.2025, n. 16031/219 pf 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; visto l’art. 125, , del C.G.S.; vista la proposta del Sostituto Procuratore avv. Vincenzo Volpe, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino; hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. DENE ABDOUL RACHID, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la Società Futball Cava Ronco e soggetto che ha svolto attività rilevante per conto della società ai sensi dell’art. 2 comma 2 del C.G.S., della violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40 comma 5 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 5 agosto 2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la Società Futball Cava Ronco SSD ARL, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere; la Società FUTBALL CAVA RONCO SSD ARL a titolo di responsabilità oggettiva, art.6 comma 2 del C.G.S., delle violazioni addebitate al proprio tesserato Sig. DENE ABDOUL RACHID al momento dei fatti, come sopra riportato. Effettuate le rituali e dovute notifiche, delle parti deferite è presente la sola società Futball Cava Ronco mentre il calciatore Rachid Abdoul Dene non è presente all’odierna riunione e nemmeno ha prodotto memorie difensive. La Rappresentante della Procura Federale, Avv. Valentina Soravia, dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità delle parti incolpate per le violazioni regolamentari alle stesse rispettivamente addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: Squalifica del calciatore DENE ABDOUL RACHID per 4 giornate di gara da scontare nell’eventuale campionato di competenza Ammenda di EUR 500,00 a carico della società FUTBALL CAVA RONCO SSD In sede dibattimentale il legale rappresentante della società deferita, udita la requisitoria della Procura Federale e le relative richieste sanzionatorie, ammette di non aver verificato, al momento dell’invio della richiesta di tesseramento, la dichiarazione resa da Rachid Abdoul Dene nella quale lo stesso negava di essere tesserato presso una Federazione estera, ma pone in evidenza di aver agito in buona fede e di non aver tratto alcun vantaggio, né sportivo e nemmeno economico, dal tesseramento che successivamente ha potuto perfezionare in modo regolare e che poi ha risolto con lo svincolo, concesso a metà della corrente stagione sportiva, del suddetto giovane calciatore; per le ragioni predette il Presidente del Futball Ronco Cava ritiene eccessiva la sanzione pecuniaria ai danni della società nella misura proposta dalla Rappresentante della Procura Federale. Il Tribunale letto l’atto di deferimento; preso atto della dettagliata requisitoria della Rappresentante della Procura Federale e delle relative sanzioni disciplinari richieste nei confronti delle parti deferite; considerati altresì gli argomenti difensivi addotti in sede dibattimentale dalla società Futball Cava Ronco; ritenuta comprovata la responsabilità di entrambe le parti deferite per le violazioni regolamentari alle stesse a diverso titolo ascritte; Ritenuto che la sanzione pecuniaria nei confronti della società Futball Cava Ronco debba essere commisurata alla particolarità della vicenda in esame e soprattutto alla specificità del titolo per il quale la medesima società è chiamata a rispondere delle azioni del proprio tesserato; 3933 3933 considerato il disinteresse manifestato dal calciatore Abdoul Rachid Dene rispetto al procedimento disciplinare contro di lui instaurato;

d e l i b e r a

di infliggere: 4 giornate di squalifica al calciatore ABDOUL RACHI DENE da scontare nel campionato nel quale dovesse militare Euro 150,00 di ammenda a carico della società FUTBALL CAVA RONCO SSD A.R.L. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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