C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 138 del 19.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 104 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. P.S.P. IMOLA Avverso squalifica del calciatore MATTEO CONTARINI per 8 giornate, avverso squalifica del calciatore MATTEO CIVOLANI per 4 giornate di gara nonché avverso ammenda di EURO 250.00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 66 del 5/03/2025 Gara: PSP Imola / Sesto Imolese del 2 marzo 2025
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 104 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. P.S.P. IMOLA Avverso squalifica del calciatore MATTEO CONTARINI per 8 giornate, avverso squalifica del calciatore MATTEO CIVOLANI per 4 giornate di gara nonché avverso ammenda di EURO 250.00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 66 del 5/03/2025 Gara: PSP Imola / Sesto Imolese del 2 marzo 2025
La società APD PSP Imola ha ritualmente impugnato tutti e tre i suddetti provvedimenti disciplinari disposti dal Giudice sportivo di Bologna contestando la “falsità dei fatti riportati nel referto di gara posti a base delle squalifiche e sanzioni” contro le quali è diretto il presente reclamo. A dimostrazione di tale assunto la società reclamante produce il link per accedere al video integrale della partita in oggetto, video che smentirebbe integralmente quanto riportato dall’arbitro nel rapporto ufficiale di gara. In particolare la società reclamante nega sia la condotta antisportiva attribuita al calciatore Matteo Contarini che dopo essere stato ingiustamente espulso non avrebbe assunto alcun comportamento aggressivo nei confronti dell’arbitro, non lo avrebbe insultato e nemmeno sarebbe rientrato sul terreno di gioco per spintonarlo; sia la condotta ascritta al proprio capitano Matteo Civolani che nella sua qualità avrebbe semplicemente chiesto spiegazioni al direttore di gara senza mai indirizzargli frasi offensive o minacciose e senza essere stato accompagnato a forza fuori dal campo dai suoi compagni di squadra. Secondo la società PSP Imola sarebbero prive di fondamento anche le motivazioni dell’ammenda comminata per le intemperanze verbali dei propri sostenitori che, in numero peraltro minore rispetto alla tifoseria avversaria, non avrebbero profferito insulti ed espressioni denigratorie nei confronti del direttore di gara né durante né dopo la fine della partita. Per i motivi come sopra riassunti la società reclamante chiede che le squalifiche dei calciatori Contarini e Civolani siano annullate o quanto meno ridotte e che l’ammenda inflitta alla società sia revocata. Letto il reclamo, si ritiene necessario e opportuno sottolineare in via preliminare che in forza delle disposizioni del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nel caso in esame la Corte sportiva d’appello non ha la possibilità di utilizzare, quali mezzi di prova, riprese televisive o altri filmati, dovendo il presente procedimento essere giudicato in base al rapporto ufficiale o a un eventuale supplemento di rapporto, elementi questi ultimi che invece costituiscono piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Va inoltre precisato che nei procedimenti sportivi relativi ai reclami proposti dai soggetti interessati, il compito che il Codice di Giustizia Sportiva assegna alle Corti sportive d’appello è quello di giudicare se la valutazione, in fatto e in diritto, delle risultanze ufficiali compiuta dal Giudice di primo grado sia stata corretta o meno. Per quanto precede le motivazioni addotte dalla società PSP Imola risultano irricevibili e il relativo reclamo non merita di essere accolto. Va evidenziato al riguardo che il rapporto ufficiale di gara descrive in modo preciso, dettagliato e inequivocabile i comportamenti realizzati dai calciatori Contarini e Civolani e riporta con dovizia di particolari gli insulti e le minacce che sono state rivolte all’arbitro dai sostenitori della società ospitante PSP Imola sia durante che nel dopo partita. Il rapporto di gara non richiede pertanto alcun genere di chiarimento e/o supplemento da parte dell’arbitro che ha diretto l’incontro in parola e nessun genere di censura può essere mossa alla valutazione dei fatti operata dal Giudice sportivo di Bologna così come le conseguenti sanzioni disciplinari deliberate nel primo grado di giudizio appaiono corrette e condivisibili in quanto perfettamente aderenti alle previsioni normative del Codice di Giustizia Sportiva: il comportamento del calciatore Matteo Contarini è stato considerato come una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara che si è concretizzata in un contatto fisico con lo stesso per cui le disposte 8 giornate di squalifica rappresentano la sanzione minima edittale prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera b) del CGS; il comportamento del calciatore Civolani è stato configurato come una condotta gravemente irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara e giustamente punito con la sanzione minima edittale di 4 giornate di squalifica stabilita dall’articolo 36 comma 1 lettera a) CGS; perfettamente adeguata appare anche l’ammenda inflitta alla società per le ripetute offese e minacce che i suoi sostenitori hanno rivolto all’arbitro della gara, ingiurie che contenevano pure espressioni di stampo razzista sulle quali il Giudice sportivo ha sorvolato verosimilmente in ragione della genericità di dette espressioni e del fatto che non erano indirizzate a soggetti presenti e direttamente coinvolti nella gara, ma che comunque restano indice di un rilevante grado d’inciviltà sportiva e non solo.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato e conferma le impugnate delibere del Giudice sportivo di Bologna nella loro integralità Pone a carico della società PSP Imola il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo
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