C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 144 del 26.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 16 INTERPROVINCIALI Nr. 109 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ALSENO CALCIO Avverso squalifica del calciatore PIETRO FANTI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 68 del 12/03/2025 Gara: Alseno / Junior Calendasco del 9 marzo 2025

CAMPIONATO UNDER 16 INTERPROVINCIALI Nr. 109 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ALSENO CALCIO Avverso squalifica del calciatore PIETRO FANTI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 68 del 12/03/2025 Gara: Alseno / Junior Calendasco del 9 marzo 2025

Il reclamo della società ASD Alseno Calcio non può essere esaminato poiché è stato preceduto da un preannuncio che, benché inviato tramite PEC, risulta privo della sottoscrizione del legale rappresentante della società reclamante, circostanza dalla quale deriva, giusto l’insegnamento del Collegio di Garanzia dello Sport (confronta decisione nr. 32/2022), l’inesistenza dell’atto d’impugnazione e la conseguente nullità dell’intero procedimento.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile. Pone a carico della società ASD Alseno Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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