C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 154 del 09.04.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 110- RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AUDAX FONTANELLATESE A.S.D. Avverso squalifica del calciatore LORENZO CAMPANINI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 74 del 02/04/2025 Gara: Fonta Calcio 2011 / Audax Fontanellatese del 29 marzo 2025
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 110- RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AUDAX FONTANELLATESE A.S.D. Avverso squalifica del calciatore LORENZO CAMPANINI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 74 del 02/04/2025 Gara: Fonta Calcio 2011 / Audax Fontanellatese del 29 marzo 2025
La società Audax Fontanellatese ASD ha proposto un rituale e tempestivo reclamo avverso la squalifica comminata al proprio calciatore Lorenzo Campanini negando che questi abbia commesso la condotta per la quale è stato sanzionato. La reclamante sostiene che a fine gara non si sarebbero registrate tensioni fra le due squadre i cui giocatori si sarebbero invece abbracciati e che in questo clima di reciproco rispetto e di sportività il calciatore Campanini non avrebbe in nessun frangente reagito a un calcio subito rivolgendo insulti e colpendo con un pugno un calciatore avversario. Per questi motivi l’Audax Fontanellatese chiede una riduzione della squalifica. La società Audax Fontanellatese ASD con il reclamo non chiede esplicitamente di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha ritenuto necessario sentire a chiarimenti l’arbitro della gara il quale in sede di audizione ha precisato che durante una mischia creatasi sul finire della partita a seguito di un calcio d’angolo, il calciatore Lorenzo Campanini, maglia nr. 5 dell’Audax Fontanellatese, dopo essere stato colpito con un calcio sul volto da un avversario reagiva sferrando un pugno a quest’ultimo e con insulti di cui non ricorda il tenore preciso. Per quanto la tesi difensiva proposta dalla società reclamante non trovi conferma nelle risultanze ufficiali e nelle successive precisazioni fornite dall’arbitro della gara, la Corte ritiene che nella condotta violenta e antisportiva attuata dal calciatore Campanini sia ravvisabile come circostanza attenuante l’aver agito in reazione a un fatto ingiusto altrui e che pertanto la squalifica comminata nel primo grado di giudizio possa essere parzialmente ridotta.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica del calciatore LORENZO CAMPANINI a 2 giornate effettive di gara da scontare nel campionato di competenza. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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