C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 154 del 09.04.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALI Nr. 111 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SOLIGNANO Avverso ammenda di EURO 300,00 con diffida a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 72 del 26/03/2025 Gara: Torrile / Solignano del 22 marzo 2025
CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALI Nr. 111 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SOLIGNANO Avverso ammenda di EURO 300,00 con diffida a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 72 del 26/03/2025 Gara: Torrile / Solignano del 22 marzo 2025
La società ASD Solignano con il patrocinio legale dell’Avv. Michele Margini del Foro di Parma e dopo aver richiesto ed ottenuto copia degli atti ufficiali, ha interposto un rituale reclamo contro l’ammenda con diffida comminatale dal Giudice sportivo di Parma. La società reclamante contesta quanto riportato nel rapporto di gara argomentando che i propri sostenitori non avrebbero rivolto continui insulti all’indirizzo dell’arbitro, ma solo sporadiche proteste contro decisioni tecniche ritenute non corrette e che tali proteste mai sarebbero sfociate in insulti e minacce. Il Solignano contesta poi in assoluto l’episodio di razzismo ascritto a un proprio sostenitore affermando che tale fatto non sarebbe in realtà avvenuto e che l’arbitro sarebbe incorso in un equivoco linguistico posto che a seguito di una rete siglata dalla stessa compagine del Solignano, un suo tifoso si sarebbe rivolto al marcatore del gol, precisamente al calciatore Francesco Delgrosso e quindi non a un calciatore di colore del Torrile, pronunciando una frase di sostegno e approvazione e apostrofatolo con il suo soprannome “Delgro”, parola che probabilmente a causa della concitazione del momento sarebbe stata equivocata dall’arbitro che l’avrebbe erroneamente interpretata come un epiteto di stampo razzista. Per i motivi come sopra riassunti il Solignano chiede, in via principale, l’annullamento della sanzione pecuniaria, in via subordinata una sua congrua riduzione e, in estremo subordine, che a prescindere dalla sanzione venga comunque accertato e dichiarato che l’episodio di razzismo riportato a referto non è mai avvenuto. La società ASD Solignano con il reclamo ha chiesto esplicitamente di essere sentita e dunque ha partecipato all’odierna riunione in persona del proprio Presidente e legale rappresentante, il quale, in sede di audizione, si è richiamato alle argomentazioni addotte nel reclamo e alle conclusioni con esso precisate aggiungendo di aver espressamente chiesto, a fine partita, ai propri sostenitori se avessero pronunciato o udito frasi di natura discriminatoria ottenendo l’assicurazione che nessuna espressione razzista era stata profferita. Il Presidente del 4890 4890 Solignano ha poi inteso sottolineare il costante impegno della società nel contrastare di ogni forma di razzismo e discriminazione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha ritenuto necessario sentire a chiarimenti l’arbitro della gara il quale ha confermato integralmente il proprio rapporto di gara e dopo aver ribadito di essere stato bersagliato da ripetuti insulti da parte dei sostenitori di entrambe le contendenti, si è detto certo del fatto che subito dopo la realizzazione della rete che portava in vantaggio la squadra del Solignano, un suo sostenitore presente in tribuna ha urlato nei confronti di un calciatore di colore del Torrile la frase testuale “beccati questa negro”. Alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro della gara la Corte ritiene infondata la pur suggestiva argomentazione difensiva proposta dalla società Solignano a sostegno del proposto reclamo e in considerazione del valore di piena prova delle risultanze ufficiali di gara che non richiedono ulteriori approfondimenti e nemmeno attività investigative da affidare alla Procura Federale come invece prospettato dalla reclamante, non ravvisa ragioni che giustifichino una riforma dell’impugnata decisione del Giudice sportivo di Parma che deve pertanto essere confermata nella sua integralità.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il proposto reclamo. Pone a carico della società ASD Solignano il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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