C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 154 del 09.04.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI Nr. 112 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA IL CERVO Avverso squalifica del calciatore TOMMASO GALLONI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 72 del 26/03/2025 Gara: Sorbolo Biancazzurra / Polisportiva Il Cervo del 23 marzo 2025 La società ASD Polisportiva
CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI Nr. 112 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA IL CERVO Avverso squalifica del calciatore TOMMASO GALLONI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 72 del 26/03/2025 Gara: Sorbolo Biancazzurra / Polisportiva Il Cervo del 23 marzo 2025 La società ASD Polisportiva
Il Cervo reclama avverso il provvedimento disciplinare sopra indicato sostenendo che il proprio giovane calciatore Tommaso Galloni avrebbe sì partecipato alle proteste originate da una decisione arbitrale, ma che in tale contesto non avrebbe profferito alcuna frase blasfema e nemmeno insulti nei confronti dell’ufficiale di gara il quale, secondo quanto prospettato dalla reclamante, potrebbe aver commesso un errore di persona nell’identificazione del vero autore della condotta antisportiva riportata a referto. Per le motivazioni così riassunte la Polisportiva Il Cervo chiede una riduzione della squalifica ovvero l’applicazione dell’art. 37 CGS che prevede la sanzione minima della squalifica per una sola giornata di gara. La società ASD Polisportiva Il Cervo con il reclamo non chiede esplicitamente di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha ritenuto necessario sentire a chiarimenti l’arbitro della gara il quale in sede di audizione ha confermato il rapporto di gara e ha ribadito di essere assolutamente certo dell’identificazione del calciatore Tommaso Galloni come l’autore prima di un’espressione blasfema e successivamente di una frase ingiuriosa nei suoi confronti. Anche alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro della gara la Corte ritiene infondato il proposto reclamo e meritevole d’integrale conferma l’impugnata delibera del Giudice sportivo di Parma in quanto frutto di una corretta valutazione delle risultanze ufficiali.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in oggetto Pone a carico della società ASD Polisportiva Il Cervo il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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