C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 158 del 16.04.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 115 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ARTUSIANA CALCIO Avverso squalifica del calciatore NICOLA BOCCIA fino al 30 giugno 2026 e avverso ammenda di EURO 250,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicate nel C.U. nr. 80 del 02/04/2025 Gara: Torresavio / Artusiana Calcio del 29 marzo 2025
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 115 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ARTUSIANA CALCIO Avverso squalifica del calciatore NICOLA BOCCIA fino al 30 giugno 2026 e avverso ammenda di EURO 250,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicate nel C.U. nr. 80 del 02/04/2025 Gara: Torresavio / Artusiana Calcio del 29 marzo 2025
La società Artusiana Calcio ha impugnato entrambi i suddetti provvedimenti disciplinari sopra indicati senza tuttavia addurre nessuna motivazione a riguardo della sanzione pecuniaria disposta a carico della società, ammenda che pertanto non può che essere confermata nell’entità stabilita dal Giudice sportivo. Relativamente invece alla squalifica del calciatore Nicola Boccia la società Artusiana Calcio ammette che il proprio tesserato ha avuto “atteggiamenti sopra le righe” che però non giustificherebbero una squalifica di oltre un anno. La reclamante sostiene infatti che il calciatore Boccia non avrebbe mai alzato un pugno in direzione dell’arbitro, non gli avrebbe rivolto frasi minacciose, non avrebbe mai messo a repentaglio la sua integrità fisica, non avrebbe in nessun frangente tentato di inseguirlo, meno che mai con la vettura, e non sarebbe mai stato trattenuto dai Carabinieri intervenuti presso l’impianto sportivo. Per questi motivi l’Artusiana Calcio chiede una riduzione della squalifica. La società ASD Artusiana Calcio con il reclamo non chiede esplicitamente di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. Anche per la parte relativa alla squalifica del calciatore Nicola Boccia il proposto reclamo non merita accoglimento. La tesi difensiva proposta dalla società reclamante non trova infatti conferma nelle risultanze ufficiali e in particolare nel supplemento di rapporto redatto dall’arbitro nel quale è riportata in maniera chiara e dettagliata la condotta gravemente offensiva, intimidatoria e minacciosa assunta dal calciatore Boccia a seguito del provvedimento di espulsione nonché il tentativo di aggressione attuato a fine gara dallo stesso calciatore ai danni dall’arbitro, tentativo che non si è concretizzato solo grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra e soprattutto dell’addetto alla forza pubblica sostitutiva e di un dirigente della società ospitante che, mettendo a rischio la loro incolumità fisica, si sono frapposti fra arbitro e calciatore venendo colpiti da costui, il primo con pugno e il secondo con un calcio ad una gamba.
Nel comportamento sopra descritto del calciatore Nicola Boccia sono ravvisabili tutti gli elementi per essere configurato come una condotta violenta ai danni dell’ufficiale di gara ai sensi dell’articolo 35 comma 1 CGS e in ragione del fatto, peraltro puramente casuale, che tale condotta non ha prodotto una lesione personale, il periodo di allontanamento dai campi di gioco fino alla fine della prossima stagione sportiva disposto dal Giudice sportivo di Forlì-Cesena può essere valutato congruo e sostanzialmente adeguato alla fattispecie in esame.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER respinge proposto reclamo e conferma entrambi gli impugnati provvedimenti disciplinari disposti dal Giudice sportivo di ForlìCesena. Pone a carico della società ASD Artusiana Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
Share the post "C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 158 del 16.04.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 115 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ARTUSIANA CALCIO Avverso squalifica del calciatore NICOLA BOCCIA fino al 30 giugno 2026 e avverso ammenda di EURO 250,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicate nel C.U. nr. 80 del 02/04/2025 Gara: Torresavio / Artusiana Calcio del 29 marzo 2025"
