C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 23.04.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALI Nr. 121 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RIVAZZURRA CALCIO S.S.D. A R.L. Avverso squalifica dell’allenatore GENNARO RAFFAELE per 10 giornate di gara e avverso ammenda di Euro 800,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 73 del 10/04/2025 Gara: Riccione Calcio 1926 / Rivazzurra Calcio del 6 aprile 2025
CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALI Nr. 121 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RIVAZZURRA CALCIO S.S.D. A R.L. Avverso squalifica dell’allenatore GENNARO RAFFAELE per 10 giornate di gara e avverso ammenda di Euro 800,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 73 del 10/04/2025 Gara: Riccione Calcio 1926 / Rivazzurra Calcio del 6 aprile 2025
La società Rivazzurra Calcio SSD ha interposto un rituale reclamo sia contro la sopra indicata squalifica che il Giudice sportivo di Rimi ha comminato al tecnico della propria squadra militante nel Campionato provinciale riservato a calciatori under 14 sia contro l’ammenda disposta a carico della stessa società. Nel suo lungo e articolato atto di reclamo il Rivazzurra Calcio assume che al termine della gara il tecnico Gennaro Raffaele si rifiutava di stringere la mano al giovane arbitro non per mancanza di rispetto nei confronti di quest’ultimo, bensì per poter raggiungere al più presto i propri giovani calciatori al fine di assicurarsi delle loro condizioni fisiche e proteggerli dalle intemperanze verbali di persone estranee alla gara che sostavano indebitamente nella zona degli spogliatoi; che alla notifica della conseguente espulsione il suddetto allenatore non avrebbe rivolto alcun genere di minacce all’indirizzo dell’arbitro e nemmeno profferito frasi sconvenienti che alludessero ai familiari e a situazioni particolari dello stesso ufficiale di gara; che i Carabinieri intervenuti non avrebbero assunto alcuna iniziativa nei confronti del sig. Raffaele del quale la reclamante sottolinea la correttezza e la totale mancanza di precedenti disciplinari. Relativamente all’impugnata sanzione pecuniaria si sostiene che l’arbitro non avrebbe avuto gli elementi necessari e sufficienti per attribuire ai soli genitori/sostenitori del Rivazzurra Calcio la provenienza dei ripetuti insulti ricevuti. Per avvallare le proprie tesi difensive come sopra succintamente illustrate, il Rivazzurra Calcio chiede che siano escussi tre testimoni dei quali indica le rispettive generalità, che sia sentito di persona l’allenatore Gennaro Raffaele e che sia valutata l’esigenza di affidare alla Procura Federale il compito di eseguire indagini al fine di chiarire il reale svolgimento dei fatti e che in ogni caso sia riformata la decisione impugnata con l’annullamento o in subordine la riduzione, della squalifica inflittala al proprio tecnico e con l’annullamento o in subordine la riduzione, dell’ammenda inflitta alla società. La società Rivazzurra Calcio che nel reclamo ha esplicitamente richiesto di essere ascoltata ha partecipato da remoto all’odierna riunione in persona di un proprio dirigente delegato dal Presidente della società il quale, dopo essersi riportato alle motivazioni addotte nel proposto atto d’impugnazione, insiste nelle avanzate richieste istruttorie, evidenzia le lacune della direzione arbitrale che avrebbero condizionato il corretto svolgimento della gara e ribadisce che la severità dei provvedimenti assunti dal Giudice sportivo di Rimini appaiono eccessivi e sproporzionati in relazione a quanto sarebbe realmente accaduto durante e al termine della partita.
Letto il reclamo e udita la società reclamante, la Corte rigetta tutte le richieste istruttorie da essa società proposte dovendo e potendo il presente procedimento essere deciso unicamente sulla base delle risultanze ufficiali che nel caso di specie non necessitano di ulteriori precisazioni e maggiori approfondimenti investigativi essendo assolutamente chiare e inequivocabili. Dagli atti ufficiali della gara e in particolare dal supplemento di rapporto, risulta che al termine dell’incontro e in seguito alla notifica del provvedimento di espulsione per condotta altamente antisportiva consistita in proteste reiterate e nel rifiuto di stringere la mano all’arbitro, l’allenatore del Rivazzurra Calcio, Gennaro Raffaele, rivolgeva una sequela di epiteti offensivi all'indirizzo del giovane arbitro della gara, ma nessuna frase minacciosa. Il comportamento del tecnico Raffaele si configura pertanto come una condotta gravemente irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara con l’aggravante di essere stata realizzata in un contesto di calcio giovanile nel quale l’allenatore di una squadra di atleti quattordicenni dovrebbe essere principalmente un esempio di lealtà e correttezza sportiva. In questo quadro fattuale e pur considerando l’indubbia sussistenza di circostanze aggravanti, la squalifica disposta dal Giudice di primo grado appare troppo discordante dalla sanzione edittale stabilita nell’articolo 36 comma 1 lett. a) del CGS per i tecnici che si rendono responsabili di condotte gravemente irriguardose e ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara. Pertanto, in parziale accoglimento del proposto reclamo, il provvedimento disciplinare inflitto all’allenatore Gennaro Raffaele deve essere reso maggiormente conforme alla suddetta disposizione regolamentare e dunque ridotto, ma, anche per assicurarne l’effettiva afflittività, rideterminato a tempo anziché a giornate. A giudizio della Corte appare invece condivisibile l’entità della sanzione pecuniaria che il Giudice sportivo di Rimini ha irrogato alla società Rivazzurra Calcio chiamata a rispondere della gravissima e inaccettabile aggressione verbale inequivocabilmente ascrivibile ai soli propri tesserati e sostenitori e, questa sì, corredata da altrettanto gravi e ripetute minacce, di cui è stato vittima il giovanissimo arbitro allorché, da solo e utilizzando come mezzo di trasporto il suo motorino, è andato dirigere una partita di suoi coetanei, per di più una gara il cui esito, come asserito dalla stessa società ricorrente nelle motivazioni del proposto reclamo, non era influente per la classifica di entrambe le squadre.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale riforma dell’impugnata delibera, ridetermina la squalifica del tecnico GENNARO RAFFAELE fino a tutto il 1° giugno 2025. Conferma invece l’ammenda di Euro 800,00 a carico della società RIVAZZURRA CALCIO SSD Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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