C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 167 del 07.05.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 123 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. IL PONTE Avverso squalifica dei calciatori LUCA BERTOLOTTI e FEDERICO BOCCHI per 4 giornate di gara e avverso squalifica dei calciatori MOURAD BEN SALEM e MATTIA SCHIARETTI per 3 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione di Parma pubblicate nel C.U. nr. 84 del 30/04/2025 Gara: Cervo Collecchio / Il Ponte del 27 aprile 2025
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 123 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. IL PONTE Avverso squalifica dei calciatori LUCA BERTOLOTTI e FEDERICO BOCCHI per 4 giornate di gara e avverso squalifica dei calciatori MOURAD BEN SALEM e MATTIA SCHIARETTI per 3 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione di Parma pubblicate nel C.U. nr. 84 del 30/04/2025 Gara: Cervo Collecchio / Il Ponte del 27 aprile 2025
La società ASD Il Ponte ha ritualmente impugnato le sopra indicate squalifiche comminate dal Giudice sportivo di Parma contestandone le rispettive motivazioni. Al riguardo la società reclamante sostiene che il calciatore Luca Bertolotti non avrebbe mai rivolto offese all’indirizzo dell’arbitro con il quale non avrebbe avuto contatti verbali e nemmeno assunto atteggiamenti offensivi nei di lui confronti; che a seguito di due ammonizioni subite nel giro di un minuto, il calciatore nonché capitano della squadra Federico Bocchi avrebbe semplicemente chiesto spiegazioni all’arbitro, come il suo ruolo di capitano gli consentiva, senza profferire insulti e senza applaudire in modo ironico lo stesso ufficiale di gara; che il calciatore Mourad Ben Salem avrebbe effettivamente tenuto un comportamento non consono nei confronti dell’arbitro, ma non lo avrebbe insultato; infine che il calciatore Mattia Schiaretti non avrebbe attuato alcun comportamento scorretto essendosi invece prodigato, assieme all’addetto alla sicurezza della società ospitante, per riportare la calma. Per le motivazioni come sopra riassunte la società Il Ponte chiede l’annullamento delle squalifiche inflitte ai calciatori Bertolotti e Schiaretti, la riduzione della squalifica del calciatore Bocchi a una sola giornata nonché la revisione della squalifica del calciatore Ben Salem. La società ASD Il Ponte con il reclamo non chiede esplicitamente di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha ritenuto necessario sentire l’arbitro della gara il quale, confermando quanto riportato a referto, ha ribadito, e con ciò sconfessando le versioni prospettate dalla reclamante, che in diverse e distinte circostanze i calciatori Bertolotti, Bocchi e Ben Salem della società Il Ponte gli indirizzavano ripetute espressioni irrispettose e offensive; per quanto riguarda invece il calciatore Schiaretti l’arbitro ha precisato di averlo individuato tra i calciatori del Ponte che nell’area prospiciente gli spogliatoi si rendevano protagonisti di un alterco con alcuni sostenitori della compagine di casa scambiando con essi una serie d’insulti, alterco che poi non produceva strascichi e si concludeva senza particolari conseguenze; l’arbitro non è stato però in grado di percepire se e quali insulti potrebbe aver effettivamente profferito il calciatore Schiaretti e nemmeno di escludere che questi abbia assunto un ruolo di paciere fra i litiganti come sostenuto nel proposto reclamo. In base alle risultanze ufficiali e alle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di audizione, la Corte ritiene che i comportamenti attuati da tutti e tre i calciatori Luca Bertolotti, Federico Bocchi e Mourad Ben Salem costituiscano una condotta gravemente irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara ai sensi dell’articolo 36 comma 1 lettera a) e che vadano tutti puniti con la medesima sanzione minima edittale stabilita da detta norma regolamentare. Riguardo invece alla posizione del calciatore Mattia Schiaretti la Corte ravvisa nelle risultanze ufficiali la mancanza di una prova certa per poter considerare il suo comportamento come una condotta effettivamente antisportiva ragion per cui la relativa squalifica deve essere annullata.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in parziale riforma delle impugnate delibere e in altrettanto parziale accoglimento del proposto reclamo, annulla la squalifica del calciatore MATTIA SCHIARETTI, aggrava la squalifica del calciatore MOURAD BEN SALEM portandola a 4 giornate di gara, conferma le squalifiche dei calciatori LUCA BERTOLOTTI e FEDERICO BOCCHI per 4 giornate di gara Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.Share the post "C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 167 del 07.05.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 123 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. IL PONTE Avverso squalifica dei calciatori LUCA BERTOLOTTI e FEDERICO BOCCHI per 4 giornate di gara e avverso squalifica dei calciatori MOURAD BEN SALEM e MATTIA SCHIARETTI per 3 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione di Parma pubblicate nel C.U. nr. 84 del 30/04/2025 Gara: Cervo Collecchio / Il Ponte del 27 aprile 2025"
