C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 167 del 07.05.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI Nr. 125 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ C.G. A.S.D. PROMOSPORT Avverso squalifica del calciatore EUGENIO URBINATI per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 737 del 17/04/2025 Gara: Corpolò / Promosport del 12 aprile 2025
CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI Nr. 125 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ C.G. A.S.D. PROMOSPORT Avverso squalifica del calciatore EUGENIO URBINATI per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 737 del 17/04/2025 Gara: Corpolò / Promosport del 12 aprile 2025
La società C.G. A.S.D. Promosport ha interposto un rituale reclamo contro la sopra indicata squalifica che il Giudice sportivo di Rimi ha comminato al proprio giovane tesserato Eugenio Urbinati in applicazione dell’art. 28 comma 1 CGS. La società reclamante ammette che il calciatore Urbinati in un momento particolarmente concitato dell’incontro e per un senso di frustrazione dipeso da una serie di interventi fallosi commessi ai suoi danni e non sanzionati dall’arbitro, ha offeso un avversario “con un aggettivo di stampo razzista” del quale si sarebbe prontamente pentito, chiesto scusa alla società per poi subire un non meglio precisato provvedimento disciplinare interno. Fatte queste premesse, la società Promosport chiede una riduzione dell’impugnata squalifica che ritiene eccessiva, non educativa e che, se confermata, potrebbe indurre il suddetto giovane calciatore ad abbandonare la pratica sportiva del gioco del calcio. La società Promosport che nel reclamo non ha richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Il reclamo risulta infondato e non può trovare accoglimento. L’insulto razzista che per stessa ammissione del Promosport il proprio calciatore Urbinati ha rivolto a un avversario è stato correttamente considerato dal Giudice sportivo di Rimini come un comportamento discriminatorio per motivi razziali e colore della pelle e come tale ricondotto nella fattispecie dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva che al comma 2 prevede per i calciatori che si rendono autori di simili condotte discriminatorie la squalifica per almeno 10 giornate di gara.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il proposto reclamo e conferma l’impugnata delibera del Giudice sportivo di Rimini Pone a carico della società Promosport il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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