C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 167 del 07.05.2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VALVERDE Avverso ammenda di Euro 250,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 77 del 17/04/2025 Gara: Longianese / Valverde del 10 aprile 2025

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VALVERDE Avverso ammenda di Euro 250,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 77 del 17/04/2025 Gara: Longianese / Valverde del 10 aprile 2025

La società ASD Valverde dopo aver richiesto e ottenuto la copia degli atti ufficiali della gara, ha impugnato la sanzione pecuniaria che le è stata comminata dal Giudice sportivo di Rimini per le ripetute ingiurie che i propri sostenitori hanno rivolto all’arbitro pressoché per l’intera durata dell’incontro. La reclamante nega che la propria “tifoseria”, composta da non più di 15 persone tutti parenti o amici dei calciatori, abbia offeso l’arbitro per quasi l’intera durata della gara, sostiene che l’incontro si sarebbe svolto nella massima serenità e ritiene l’entità della deliberata sanzione pecuniaria eccessiva e sproporzionata sia rispetto all’effettiva gravità dei fatti sia in relazione all’ambito di un campionato di terza categoria nel quale milita la propria squadra. Per i motivi come sopra riassunti la società Valverde richiede l’annullamento ovvero un’equa riduzione dell’ammenda che le è stata comminata La società reclamante partecipa da remoto all’odierna riunione in persona di un proprio dirigente delegato dal Presidente, il quale si riporta alle motivazioni del reclamo e insiste affinché l’ammenda comminata alla società sia annullata oppure sensibilmente ridotta. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ritiene che le intemperanze verbali, per quanto reiterate ma mai sfociate in minacce e nemmeno in ulteriori atti ostili, dei sostenitori del Valverde nei confronti dell’ufficiale di gara debbano essere sanzionate con un’ammenda a carico della società di un importo che risulti maggiormente conforme alla prassi disciplinare normalmente utilizzata dagli organi di giustizia sportiva della regione Emilia-Romagna per sanzionare casi analoghi e che tenga effettivamente conto dell’ambito nel quale dette intemperanze verbali si sono registrate.

P Q M

 La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del proposto reclamo riduce l’ammenda a carico della società ASD Valverde portandola a Euro 120,00 Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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