C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 180 del 28.05.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – FASE PLAY OFF Nr. 132 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA FONTANELLE 1964 A.S.D. squalifiche dei calciatori ARBRI DEDJA e ANDREA DELLA CECA per 4 giornate di gara, avverso squalifica dell’allenatore IVO CRESCENTINI per 10 giornate di gara nonché avverso ammenda di Euro 250,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 85 del 15/05/2025 Gara: Athletic Poggio / Pol. Fontanelle del 11 maggio 2025
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - FASE PLAY OFF Nr. 132 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA FONTANELLE 1964 A.S.D. squalifiche dei calciatori ARBRI DEDJA e ANDREA DELLA CECA per 4 giornate di gara, avverso squalifica dell’allenatore IVO CRESCENTINI per 10 giornate di gara nonché avverso ammenda di Euro 250,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 85 del 15/05/2025 Gara: Athletic Poggio / Pol. Fontanelle del 11 maggio 2025
La società Polisportiva Fontanelle 1964 ASD ha proposto un tempestivo e rituale reclamo contro i provvedimenti disciplinari sopra indicati contestandone l’eccessiva afflittività nonché l’incongruità sia rispetto alle condotte effettivamente tenute dai propri tesserati, sia rispetto all’interpretazione e relativa applicazione delle vigenti disposizioni regolamentari del Codice di Giustizia Sportiva che ha indotto il Giudice sportivo di Rimini a decretarne l’entità. Per quanto concerne le 10 giornate di squalifica comminate al tecnico Ivo Crescentini la reclamante eccepisce che il comportamento di quest’ultimo non si è concretizzato in alcun contatto fisico con gli ufficiali di gara e che pertanto non può essere ricondotto nell’alveo della fattispecie prevista e punita dall’articolo 36 comma 1 lettera b) del CGS, che detto comportamento non può nemmeno rientrare nella fattispecie dell’ingiuria reale stante la mancanza dell’esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale e disprezzo all’arbitro e al suo assistente, che anche qualora si ravvisassero nella condotta del Crescentini una o più circostanze aggravanti la squalifica per 10 giornate disposta dal Giudice sportivo di prima istanza si pone in palese contrasto con quanto disposto dal secondo comma dell’art. 15 CGS che per il concorso di circostanze aggravanti stabilisce che la sanzione può essere aumentata, qualora riferita ad un parametro pecuniario o temporale, sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente più grave. In merito alla squalifica comminata ai calciatori Arbri Dedja e Andrea Della Ceca la società reclamante ammette che entrambi hanno tenuto una condotta censurabile, ma chiede che siano valutate come circostanze attenuanti la carica particolarmente agonistica della gara e il nervosismo creatosi, nonché il fatto che i suddetti giocatori abbiano accettato le decisioni dell’arbitro senza altre reazioni. La società Polisportiva Fontanelle considera eccessivo pure l’importo dell’ammenda anche in ragione del fatto che mai in precedenza la società avrebbe ricevuto sanzioni del genere per intemperanze dei propri sostenitori e tesserati. Per le motivazioni come sopra succintamente riassunte la Polisportiva Fontanelle 1964 chiede la riforma delle impugnate delibere con conseguente riduzione delle irrogate sanzioni nella misura ritenuta di equità e giustizia. La Polisportiva Fontanelle che nel reclamo non chiede esplicitamente di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. A giudizio della Corte il reclamo coglie nel segno relativamente alla squalifica per 10 giornate del tecnico Ivo Crescentini e all’ammenda di EURO 250,00 a carico della società, mentre le squalifiche comminate ai calciatori Arbri Dedja e Andrea Della Ceca risultano ineccepibili. Il comportamento dell’allenatore Crescentini, come descritto nel referto di gara in maniera chiara e che dunque non necessita di ulteriori precisazioni, integra la fattispecie della condotta gravemente irriguardosa e ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara di cui all’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, condotta non concretizzatasi in un contatto fisico con gli stessi ufficiali di gara, ma nella quale sono ravvisabili una serie di circostanze aggravanti costituite dall’utilizzo di espressioni pesantemente minacciose rivolte alla terna arbitrale, dal ripetuto tentativo di avvicinare l’arbitro con fare aggressivo, dalla ritardata uscita dal campo a seguito della notifica dell’espulsione, dalla reiterazione del comportamento offensivo e minaccioso anche dopo il triplice fischio finale e pure dal fatto di aver litigato con un tifoso che si trovava oltre la rete di recinzione dell’impianto sportivo. Pertanto, in ragione della sussistenza di un concorso di circostanze aggravanti e in conformità con quanto previsto dall’articolo 15 comma 2 CGS, in luogo della la sanzione minima edittale stabilita per le condotte irriguardose e ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara non concretizzatesi in un contatto fisico, al Sig. Crescentini andrà inflitta la sanzione immediatamente più grave, vale a dire la squalifica per 8 giornate effettive di gara stabilita dall’articolo 36 comma 1 lettera b) CGS. Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria disposta dal Giudice di prima istanza, dagli atti ufficiali di gara emerge un solo e unico episodio per il quale la società Polisportiva Fontanelle è tenuta a rispondere dei fatti commessi dai propri sostenitori, vale a dire il lancio da parte di costoro di un fumogeno sul terreno di gioco che peraltro non risulta abbia provocato particolari conseguenze sullo svolgimento dell’incontro e che dunque non giustifica l’entità dell’ammenda disposta dal Giudice sportivo di Rimini. I comportamenti dei calciatori Arbri Dedja e Andrea Della Ceca configurano in maniera indiscutibile condotte gravemente irriguardose e ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara e, non ravvisando nella condotta dei suddetti calciatori la sussistenza di alcuna circostanza attenuante, sono stati correttamente sanzionati con la squalifica per 4 giornate di gare a carico di entrambi.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in parziale accoglimento del proposto reclamo e in altrettanto parziale riforma delle impugnate delibere, riduce la squalifica dell’allenatore IVO CRESCENTINI portandola 8 giornate effettive di gara, riduce l’ammenda a carico della società POLISPORTIVA FONTANELLE 1964 ASD portandola a EURO 50,00, conferma le squalifiche dei calciatori ARBRI DEDJA e ANDREA DELLA CECA per 4 giornate di gara. Nulla dispone in merito all’importo dovuto per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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