C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 158 del 16.04.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE Deferimento del Procuratore Federale n. 22622/323 pf23-24/GC/GR/ff dell’11 marzo 2024 nei confronti dei Sigg.ri Gianluca Righetti, Geo Mularoni, Adrian Ricchiuti, Benito Emilio Docente, Matteo Semprucci, Roberto Marzelli e Michael Ricci, nonché nei confronti delle società ASD Real San Clemente, ASD Città Di Cattolica FC e della ASD Cervia 1920.

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE Deferimento del Procuratore Federale n. 22622/323 pf23-24/GC/GR/ff dell'11 marzo 2024 nei confronti dei Sigg.ri Gianluca Righetti, Geo Mularoni, Adrian Ricchiuti, Benito Emilio Docente, Matteo Semprucci, Roberto Marzelli e Michael Ricci, nonché nei confronti delle società ASD Real San Clemente, ASD Città Di Cattolica FC e della ASD Cervia 1920.

Premesso che con atto del giorno 7 marzo 2024, depositato il successivo 11 marzo 2024, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale 1.- il sig. GIANLUCA RIGHETTI, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore Uefa A”, all’epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Cattolica Calcio 1923, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur essendo tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 quale allenatore per la società Cattolica Calcio 1923, svolto nel corso della stessa stagione sportiva, l’attività di allenatore anche in favore della società A.S.D. Real San Clemente, esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva; 2. - il sig. GEO MULARONI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real San Clemente, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Gianluca Righetti, tesserato quale allenatore per la società Cattolica Calcio 1923, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024, l’attività di allenatore anche in favore della società A.S.D. Real San Clemente, esercitando di fatto quest’ultimo attività per più di una società nella medesima stagione sportiva; 3.- la società A.S.D. REAL SAN CLEMENTE per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Geo Mularoni e Gianluca Righetti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; 4.- il sig. ADRIAN RICCHIUTI, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore Uefa B”, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.C.D. Torconca Cattolica, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur essendo tesserato nella stagione sportiva 2023 - 2024 quale allenatore per la società A.C.D. Torconca Cattolica, svolto nel corso della stessa stagione sportiva, l’attività di allenatore anche in favore della società A.S.D. Città di Cattolica F.C., esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva; 5.- il sig. BENITO EMILIO DOCENTE, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore Uefa C”, all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la società Cattolica Calcio 1923, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, 38 comma 4 e 40, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur essendo tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 quale calciatore per la società Cattolica Calcio 1923, svolto, nel corso della stessa stagione sportiva, l’attività di allenatore in favore della società A.S.D. Città di Cattolica F.C.; 6.- il sig. MATTEO SEMPRUCCI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Cattolica F.C., per rispondere: a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Adrian Ricchiuti, tesserato quale allenatore per la società A.C.D. Torconca Cattolica, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024, l’attività di allenatore anche in favore della società A.S.D. Città di Cattolica F.C., esercitando di fatto quest’ultimo attività per più di una società nella medesima stagione sportiva; b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, ed agli artt. 38, comma 4, e 40, comma 2, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Benito Emilio Docente, tesserato quale calciatore per la società Cattolica Calcio 1923, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024, l’attività di allenatore in favore della società A.S.D. Città di Cattolica F.C.; 7. - la società A.S.D. CITTÀ DI CATTOLICA F.C. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Matteo Semprucci, Adrian Ricchiuti e Benito Emilio Docente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; 8. - il sig. MANUEL MAZZOLI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Torconca Cattolica, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 29, commi 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2023-24, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, nonché in costanza di tesseramento quale calciatore per la società A.C.D. Torconca Cattolica, assunto di fatto il ruolo di preparatore atletico della prima squadra della società A.S.D. Sammaurese, partecipante al campionato di Serie D, girone D; 9. - il sig. MICHAEL RICCI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Cervia 1920, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 22, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico ed all ’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2023 -2024, quantomeno fino al mese di ottobre 2023, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, nonché in costanza di tesseramento quale dirigente, assunto di fatto il ruolo di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Cervia 1920, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Emilia Romagna; 10. - il sig. ROBERTO MARZELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cervia 1920, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 22, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F, per avere, nel corso della stagione sportiva 2023 -2024, quantomeno fino al mese di ottobre 2023, consentito, o comunque non impedito, al sig. Michael Ricci, soggetto privo della necessaria abilitazione e tesserato per la società quale dirigente, di svolgere di fatto l’attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Cervia 1920, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Emilia Romagna; 11.- la società A.S.D. CERVIA 1920 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Roberto Marzelli e Michael Ricci, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; 12. - il sig. FABIO FINUCCI, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore Uefa B" e "allenatore dei portieri”, ed in ogni caso soggetto che all’epoca dei fatti svolgeva attività all’interno e nell ’interesse della società U.S. Pietracuta A.S.D. o comunque rilevanti per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2023-2024 l’attività di allenatore dei portieri in favore della società U.S. Pietracuta A.S.D. senza essere regolarmente tesserato per la stessa. Atteso che con decisione del 9 aprile 2024 il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, dopo aver dato atto degli accordi sull’applicazione di sanzioni in misura ridotta intervenuti, sia prima che dopo l’atto di deferimento, tra la Procura Federale e alcune delle parti deferite e dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’atto di deferimento in relazione ai restanti soggetti incolpati, in relazione alle posizioni dei sigg.ri Michael Ricci, Roberto Marzelli e della società ASD Cervia 1920 ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna al quale ha rimesso gli atti relativi, con salvezza dei diritti di prima udienza. Accertato che la suddetta decisione del Tribunale Federale Nazionale non è stata impugnata dalla Procura Federale ed effettuate le rituali e dovute notifiche alle suddette parti deferite Michael Ricci, Roberto Marzelli e ASD Cervia 1920, nessuna di esse è presente all’odierna riunione e nemmeno ha prodotto memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità delle parti incolpate per le violazioni regolamentari alle stesse rispettivamente addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: - Mesi 6 d’Inibizione per il Sig. Michael Ricci - Mesi 6 d’inibizione per il Sig. Roberto Marzelli - EUR 800,00 d’ammenda a carico della società ASD Cervia 1920 Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - preso atto della dettagliata requisitoria della Rappresentante della Procura Federale e delle relative sanzioni disciplinari richieste nei confronti delle parti deferite; - vista la decisione del Tribunale Federale Nazionale che ha dichiarato l’inammissibilità del deferimento per le posizioni ritenute di propria esclusiva competenza; - ritenuto che anche al fine di evitare il rischio di un possibile contrasto di giudicati, questo Tribunale Federale a livello territoriale non possa discostarsi, facendone proprie le relative motivazioni, dalla decisione sull’inammissibilità dei deferimenti assunta dal Tribunale Federale Nazionale; Per tutti i suddetti motivi

d e l i b e r a

l’inammissibilità dei deferimenti disposti nei confronti dei Signori Michael Ricci e Roberto Marzelli come pure quello a carico della società ASD Cervia 1920 e dispone l’archiviazione dell’intero procedimento. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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