C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 183 del 04.06.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE Nr. 134 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ATHLETIC POGGIO Avverso squalifica del calciatore DANIELE SCOTTO D’ANTUONO per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 88 del 22/05/2025 Gara: Pol. Sanges / Athletic Poggio del 18 maggio 2025
CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE Nr. 134 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ATHLETIC POGGIO Avverso squalifica del calciatore DANIELE SCOTTO D’ANTUONO per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 88 del 22/05/2025 Gara: Pol. Sanges / Athletic Poggio del 18 maggio 2025
La società ASD Athletic Poggio ha tempestivamente e ritualmente impugnato il provvedimento disciplinare sopra indicato che il Giudice sportivo di Rimini ha inflitto al giovane calciatore Daniele Scotto D’Antuono ritenendo la comminata squalifica per 10 giornate di gara del tutto ingiusta, sproporzionata e priva di un fondamento oggettivo in quanto basata su elementi incerti, non supportata da evidenze concrete nonché frutto di un contesto emotivamente alterato. Secondo la tesi difensiva proposta dalla società reclamante, al termine della gara alcuni dei i propri calciatori sarebbero stati vittime di aggressioni verbali e anche fisiche da parte degli avversari in un clima di forte tensione che sarebbe scaturito dall’atteggiamento antisportivo assunto, prima, da un calciatore della Polisportiva Sanges che svolgeva la funzione di assistente di parte, e poi dall’allenatore della medesima società Sanges, il quale ultimo avrebbe cercato di convincere l’arbitro che una frase di contenuto razzista era stata pronunciata da un calciatore dell’Athletic Poggio. Sempre a dire della reclamante, l’arbitro non avrebbe personalmente udito tale frase discriminatoria per cui avrebbe chiesto ai calciatori dell’Athletic Poggio d’indicargli il responsabile asserendo che in assenza di tale indicazione avrebbe espulso il loro capitano. In questo contesto particolarmente confuso Daniele Scotto D’Antuono, pur non avendo preso parte ai tafferugli, ma essendo il fratello del capitano della squadra allievi dell’Athletic Poggio minacciato di espulsione per un fatto da lui non commesso, si sarebbe assunto la paternità della frase razzista rivolta a un avversario con l’unico intento di chiudere la vicenda salvaguardando la posizione del fratello. Per i motivi come sopra riassunti la società Athletic Poggio chiede l’annullamento della squalifica inflitta al proprio giovane tesserato Daniele Scotto D’Antuono ovvero una sua riduzione nella misura reputata di equità e giustizia. La società Athletic Poggio che con il reclamo ha chiesto di essere ascoltata, ha partecipato all’odierna riunione in persona della propria Vice Presidente la quale si è richiamata alle motivazioni del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate ribadendo la prospettata ricostruzione dei fatti accaduti al termine della partita che hanno determinato il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice sportivo di Rimini e insistendo sull’incertezza circa l’effettiva attribuzione della frase razzista al calciatore Daniele Scotto D’Antuono. Letto il reclamo, udita la società reclamante e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte ha ritenuto necessario sentire a chiarimenti l’arbitro della gara che su quanto accaduto al termine dell’incontro ha precisato di aver chiaramente udito, durante un accesso litigio improvvisamente sorto fra i giovani componenti delle due squadre, un insulto di stampo razzista indirizzato a un calciatore di colore della società Sanges senza però aver potuto individuarne l’autore; in conformità alla prassi che in questi casi occorre seguire secondo le indicazioni dell’AIA, ha pertanto chiesto al calciatore che in quel momento faceva le funzioni di capitano della squadra dell’Athletic Poggio di fornirgli il nominativo del suo compagno che aveva pronunciato l’espressione razzista ricevendo come risposta il nominativo del calciatore Daniele Scotto D’Antuono, maglia nr. 12 dell’Athletic Poggio. In ragione dei chiarimenti forniti dall’arbitro in sede di audizione, questa Corte ritiene che l’indicazione, da parte del capitano della squadra under 17 dell’Athletic Poggio, del calciatore Daniele Scotto D’Antuono come l’autore dell’insulto razzista rivolto a un avversario di colore, costituisca piena prova della personale e diretta responsabilità del suddetto Daniele Scotto D’Antuono per aver tenuto un comportamento discriminatorio che il Giudice sportivo di Rimini, in base a una corretta valutazione sia in fatto che in diritto delle risultanze ufficiali di gara, ha sanzionato ai sensi dell’articolo 28 CGS.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in oggetto Pone a carico della società ASD Athletic Poggio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente alla richiesta di accesso agli atti
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