C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 186 del 11.06.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – FASE PLAY-OUT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 Nr. 136 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA ’A.S.D. MONTANARA CALCIO DUCALE 61 Avverso squalifica dei calciatori Andrea ANGELO, Roberto DAIU e Giuseppe GALASSO fino al 30 giugno 2028, squalifica del calciatore Jacopo MARTINI per 6 giornate di gara, inibizione del dirigente Ulisse SCHIANCHI per 8 giornate di gara nonché avverso ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società. Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 79 del 10/05/2024 Gara: Montanara Calcio Ducale 61 / Fraore del 05.05.2024
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - FASE PLAY-OUT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 Nr. 136 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA ’A.S.D. MONTANARA CALCIO DUCALE 61 Avverso squalifica dei calciatori Andrea ANGELO, Roberto DAIU e Giuseppe GALASSO fino al 30 giugno 2028, squalifica del calciatore Jacopo MARTINI per 6 giornate di gara, inibizione del dirigente Ulisse SCHIANCHI per 8 giornate di gara nonché avverso ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società. Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 79 del 10/05/2024 Gara: Montanara Calcio Ducale 61 / Fraore del 05.05.2024
Premesso che con Decisione nr. 36/2025 assunta all’udienza del 5 maggio 2025 e pubblicata il successivo 27 maggio 2025, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI ha accolto con rinvio il ricorso che la società ASD Montanara Calcio Ducale 61 aveva presentato in data 21 giugno 2024 e ha annullato la delibera pubblicata nel C.U. nr. 115 del 22 maggio 2024 con la quale questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale aveva rigettato, in quanto ritenuto tardivamente proposto, il reclamo contro i provvedimenti disciplinari in oggetto meglio specificati. Preso rispettosamente atto dell’interpretazione che il Supremo Organismo della Giustizia Sportiva ha inteso fornire in tema di decorrenza e scadenza dei termini abbreviati per proporre ricorsi e reclami. Ritenuta non necessaria la formalizzazione di un ulteriore preannuncio di reclamo da depositare previa concessione della relativa remissione in termini. Il reclamo della società ASD Montanara Calcio Ducale 61 viene ora esaminato nel merito. Nel rispetto del principio di sinteticità le motivazioni addotte dalla società reclamante per contestare gli impugnati provvedimenti disciplinari deliberati dal Giudice sportivo di Parma, vengono riassunte come segue: - il calciatore Andrea Angelo non avrebbe colpito con due pugni l’arbitro, bensì avrebbe istintivamente “tirato via” le mani che lo stesso direttore di gara gli aveva appoggiato sul petto per allontanarlo; - Il calciatore Roberto Daiu, da una distanza di 5/6 metri, avrebbe effettivamente lanciato il pallone con le mani in direzione dell’arbitro senza tuttavia l’intenzione di colpirlo e di usargli violenza; - Il calciatore Giuseppe Galasso nel momento in cui la gara è stata interrotta si sarebbe trovato in una parte del terreno di gioco lontana da quella nella quale si trovava l’arbitro per cui si ritiene impossibile che questi possa essere stato colpito da una pallonata scagliata dallo stesso Galasso; - Nei comportamenti rispettivamente assunti dai suddetti tre calciatori mancherebbero gli elementi per essere considerati come condotte violente nei confronti dell’ufficiale di gara secondo la definizione fornita dall’articolo 35 CGS e comunque vi andrebbe ravvisata come circostanza attenuante la mancanza di recidività di tutti e tre i tesserati; - Il calciatore Jacopo Martini non si sarebbe tolto la maglia, ma solo la pettorina che non avrebbe lanciato contro l’arbitro e non avrebbe nemmeno cercato d’impedire l’identificazione dei suoi compagni di squadra che rivolgevano insulti nei confronti dello stesso direttore di gara; - Il dirigente Ulisse Schianchi si sarebbe prodigato per garantire l’incolumità fisica dell’arbitro, avrebbe senza esitazioni aderito alla richiesta rivoltagli da quest’ultimo di chiamare la Forza Pubblica, gli sarebbe sempre rimasto accanto e non avrebbe aperto il cancello della zona degli spogliatoi per farvi affluire i sostenitori della propria società. Al fine di dimostrare la veridicità delle illustrate versioni dei fatti la reclamante produceva una serie di dichiarazioni testimoniali debitamente firmate e corredate dai rispettivi documenti di riconoscimento degli indicati testimoni oculari. Per i motivi come sopra succintamente riassunti la società ASD Montanara Calcio Ducale 61 chiedeva, in via principale, l’annullamento sia delle squalifiche inflitte ai propri calciatori sia dell’inibizione del dirigente Schianchi ovvero, in via subordinata, una congrua riduzione delle indicate sanzioni come pure dell’ammenda inflitta alla società. La società ASD Montanara Calcio Ducale 61 previamente informata della fissazione della riunione per l’esame nel merito del proprio reclamo, partecipa all’odierna udienza da remoto tramite il proprio avvocato difensore, Avv. Daniela Ferretti del Foro di Reggio-Emilia, la quale si richiama alle motivazioni dedotte a sostegno del reclamo a suo tempo proposto, insiste sull’eccessiva severità delle squalifiche inflitte ai calciatori del Montanara Calcio Ducale rispetto alle condotte dagli stessi effettivamente realizzate e conferma le conclusioni precisate nell’atto d’impugnazione chiedendone l’accoglimento con vittoria delle spese ivi comprese quelle relative al procedimento instaurato dinanzi il Collegio di Garanzia dello Sport. Letto il reclamo, udita l’avvocato della società reclamante, esaminato il rapporto ufficiale della gara in questione e il relativo supplemento, redatti entrambi in maniera chiara e che pertanto non necessitano di precisazioni e di supplementi di istruttoria, la Corte non ammette le dedotte prove testimoniali in quanto non presentano sufficienti garanzie di indipendenza e terzietà rispetto ai fatti contestati e comunque non appaiano utili ai fini della decisione nel merito del presente procedimento disciplinare che si ritiene possa essere deciso solo sulla scorta delle risultanze ufficiali e mediante un giudizio sulla valutazione, sia in fatto che in diritto, che di detti atti ufficiali è stata a suo tempo fatta dal giudice sportivo di primo grado. A tal proposito questo collegio è unanime nel ritenere che nessuno dei provvedimenti disciplinari deliberati dal Giudice sportivo di Parma sia suscettibile di censura e che dunque vadano tutti confermati nella loro integralità. Dagli atti ufficiali di gara, che nel processo sportivo costituiscono piena prova circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare e al termine delle stesse, emergono tre violente quanto insensate aggressioni fisiche e verbali di cui è stato vittima, in rapida successione temporale, l’ufficiale di gara da parte di altrettanti calciatori della società Montanara Calcio Ducale 61. Precisamente: Alberto Angelo, maglia nr. 3 del Montanara Calcio Ducale, che prima ha colpito l’avambraccio dell’arbitro con ben quattro forti pugni e poi ha tentato di colpirlo nuovamente con un calcio; Roberto Daiu, maglia nr. 11 del Montanara Calcio Ducale, che impossessatosi del pallone lo scagliava deliberatamente e violentemente contro l’arbitro colpendolo tra il collo e la scapola (episodio visto dall’assistente nr. 1 e dallo stesso riportato a referto) profferendo inoltre gravissime minacce; Giuseppe Galasso, maglia nr. 7 sempre del Montanara Calcio Ducale, che a fine gara si impossessava del pallone e lo lanciava con forza e in maniera intenzionale contro il direttore di gara colpendolo sul capo (anche questo episodio è stato visto dall’assistente dell’arbitro e riportato nel rapporto ufficiale di gara). I comportamenti realizzati dai calciatori Angelo, Daiu e Galasso presentano le caratteristiche per essere considerati come condotte violente ai danni dell’ufficiale di gara ai sensi dell’articolo 35 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva ed avendo essi provocato lesioni personali attestate con referto medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, giustificano pienamente la sanzione della squalifica per 4 anni disposta dal Giudice sportivo di Parma ai danni di tutti e tre i calciatori in perfetta conformità con la disposizione di cui al comma 4 del sopra menzionato art. 35 CGS. Anche la squalifica per 6 giornate di gara comminata al calciatore Jacopo Martini appare più che giustificata in considerazione del comportamento gravemente irrispettoso che detto calciatore ha posto in essere a seguito della sospensione della gara e concretizzatosi nel lancio della pettorina contro il volto dell’arbitro al fine d’impedirgli l’individuazione dei calciatori del Montanara che lo stavano ricoprendo di insulti. Del pari non meritano censure né la squalifica per 8 giornate inflitta al dirigente Ulisse Schianchi, che nei frangenti in cui si sono realizzati gli atti di violenza fisica e verbale da parte e dei calciatori e dei sostenitori del Montanara Calcio Ducale nei confronti del direttore di gara, è sicuramente venuto meno ai doveri che gli imponeva il ruolo di addetto alla forza pubblica sostituiva al quale era deputato, e nemmeno l’ammenda di EURO 1.000,00 inflitta alla società Montanara Calcio Ducale 61 che è stata correttamente chiamata a rispondere delle gravissime intemperanze dei propri sostenitori i quali, oltre aver ripetutamente insultato e minacciato la terna arbitrale, sono anche riusciti a colpire con una manata la spalla dell’arbitro mentre questi si apprestava ad uscire dal terreno di gioco fiancheggiandone le recinzione.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta anche nel merito il reclamo in oggetto Per quanto riguarda l’esaminato reclamo pone a carico della società ASD Montanara Calcio Ducale 61 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, mentre per quanto concerne le spese relative al procedimento instaurato avanti il Collegio di Garanzia dello Sport, la pronuncia sulle quali è stata demandata a questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale, se ne dispone l’integrale compensazione tra le parti in considerazione della particolarità e degli aspetti di novità interpretative che caratterizzano la controversia in questione.
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