C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 23.07.2025 – Delibera – Reclamo n. 96 2024/2025 della società A.S.D. BONDENO CALCIO (C.R. EMILIA ROMAGNA). Finale del 2. Memorial “C. Merlo” Cat. Under 19 del 10.5.2025 ROVIGO – BONDENO CALCIO. FATTO La società BONDENO CALCIO, assistita dall’avv. Sara ZARAMELLA del Foro di Padova, proponeva in data 19 maggio 2025 reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Rovigo pubblicato sul C.U. 54 del 14.5.2025 a pag. 1322: squalifica fino al 14.5.2029 comminata al calciatore PICARIELLO Karim con la seguente motivazione: al 30° del primo tempo commetteva un fallo a centrocampo e veniva fischiato un calcio di punizione diretto.

Reclamo n. 96 2024/2025 della società A.S.D. BONDENO CALCIO (C.R. EMILIA ROMAGNA). Finale del 2. Memorial “C. Merlo” Cat. Under 19 del 10.5.2025 ROVIGO – BONDENO CALCIO. FATTO La società BONDENO CALCIO, assistita dall’avv. Sara ZARAMELLA del Foro di Padova, proponeva in data 19 maggio 2025 reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Rovigo pubblicato sul C.U. 54 del 14.5.2025 a pag. 1322: squalifica fino al 14.5.2029 comminata al calciatore PICARIELLO Karim con la seguente motivazione: al 30° del primo tempo commetteva un fallo a centrocampo e veniva fischiato un calcio di punizione diretto.

 A seguito della decisione arbitrale, iniziava a protestare veementemente, proferiva frasi offensive, denigratorie e di scherno all’indirizzo del D.d.G. Veniva, così, espulso direttamente. In un primo momento il calciatore accettava il provvedimento disciplinare e si avviava verso l'uscita dal terreno di gioco; tuttavia, mentre il D.d.G. stava annotando il provvedimento, lo stesso faceva improvviso ritorno e si dirigeva nuovamente verso l’Arbitro e gli lanciava la propria maglia sul volto accompagnando l’azione con linguaggio blasfemo. All’Arbitro cadeva momentaneamente a terra il fischietto e, nell’atto di raccoglierlo, il calciatore si avvicinava ulteriormente e lo colpiva con una testata al naso, tale da provocare dolore immediato, giramenti di testa e successivamente mal di testa persistente. A seguito dell'aggressione, l’Arbitro, non ritenendo vi fossero le condizioni minime di sicurezza e salvaguardia della propria incolumità, decretava la sospensione definitiva della gara sul risultato di 1-1. Il Direttore di gara si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rovigo, ove, a seguito di visita medica, veniva diagnosticato un trauma contusivo nasale con assenza di emorragie ma dolore e capogiri, con prognosi assegnata di 3 (tre) giorni. Il referto medico veniva allegato regolarmente al rapporto di gara. Il comportamento del calciatore va iscritto nelle violazioni previste dall'Art. 35 c. 4 del C.G.S. La Corte si riuniva per la discussione del reclamo una prima volta in data 27 maggio 2025 nella quale era presente, in collegamento da remoto, l’avv. Sara Zaramella. La Corte Sportiva di Appello Territoriale così decideva: “In via preliminare la Corte segnala all’avv. Zaramella la circostanza che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 76 co. 2 CGS, il preannuncio di reclamo risulta inviato non alla segreteria della Corte, ma al Giudice Sportivo di Rovigo, il quale l’ha poi trasmesso alla segreteria anzidetta, invitando il difensore a dedurre in proposito. L’avv. Zaramella chiede che le venga concesso un termine per poter presentare una memoria difensiva al riguardo. La Corte, ritenuta l’opportunità, accoglie la richiesta, assegnando termine fino al 9 giugno 2025 per il deposito di memoria presso la segreteria della Corte. Rinvia il procedimento per discussione ed ogni conseguente decisione alla riunione del 10 giugno 2025 ad ore 14.30, sempre con collegamento a distanza. Con la lettura del presente verbale il provvedimento viene dato per noto alla difesa della società Bondeno Calcio.” La predetta documentazione perveniva alla segreteria della Corte nei termini fissati. Alla riunione del 10 giugno 2025 l’avv. Zaramella, ferme restando le difese svolte nella memoria del 3 giugno 2025 quanto all’ammissibilità del reclamo e le difese relative al merito svolte nel reclamo stesso, chiedeva un ulteriore differimento al fine di poter prospettare al Collegio un percorso rieducativo, che potrebbe consistere, a titolo di esempio, nella partecipazione del giovane ad un corso per arbitri, ovvero all’allestimento da parte della società di un corso sul corretto comportamento da tenere in campo e il rispetto delle regole del Codice di Giustizia Sportiva, il tutto con l’eventuale supporto di uno psicologo dello sport finalizzato a far acquisire modalità relazionali di autocontrollo durante la pratica sportiva e nelle relazioni sociali. A questo punto il Collegio prendeva atto della richiesta invitando il difensore a far pervenire entro il 10 luglio p.v. una proposta articolata che dettagli le linee generali sopra indicate e rinviava, impregiudicata ogni altra decisione, alla riunione del 15 luglio 2025. Il difensore trasmetteva la proposta riportata in motivazione. Nella riunione del 15 luglio 2025 veniva sentito il Direttore di gara il quale meglio precisava e in parte ridimensionava i fatti relativi al ricorso. L’avv. Zaramella si riportava alle conclusioni formulate nel reclamo. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare la Corte deve affrontare la questione relativa all’ammissibilità del reclamo proposto dalla società Bondeno Calcio. Come riportato nella parte in fatto della presente decisione, la società ricorrente ha depositato il preannuncio di reclamo presso la segreteria della Delegazione provinciale di Rovigo e non presso la segreteria della Corte, pur avendo la prima trasmesso in termini alla seconda l’anzidetto preannuncio (il reclamo è stato invece regolarmente presentato nei termini prescritti presso la segreteria della Corte). La questione offre l’occasione alla Corte per meglio precisare la propria giurisprudenza in proposito. È senz’altro vero, infatti, che la presentazione del preannuncio di reclamo (ma anche del reclamo stesso) presso la segreteria di un organo di giustizia sportiva diverso da quello competente, di per se stessa, non è coerente rispetto a quanto prescrive – nel caso di specie – l’art. 76 co. 1 CGS (“il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata […] a mezzo posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale”). Tuttavia la violazione di questo precetto non è espressamente sanzionata con l’inammissibilità del ricorso, se non in quanto il preannuncio di reclamo non pervenga poi in tempo utile alla segreteria della Corte competente, e analogamente il successivo reclamo non venga trasmesso in termini. Le evidenze in atti certificano che, nella vicenda in esame, il preannuncio di reclamo, pur pacificamente depositato presso la segreteria di un organo della giustizia sportiva territoriale incompetente (il Giudice Sportivo territoriale di Rovigo), era comunque intestato anche alla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Veneto ed è stato tempestivamente trasmesso (lo stesso giorno del deposito del preannuncio) da quella segreteria alla segreteria del giudice competente (la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Veneto). In questo quadro di riferimento, soccorre allora la cospicua giurisprudenza formatasi – sia pur con attinenza al previgente Codice di Giustizia Sportiva – al riguardo, secondo cui infondata è l’eccezione di irritualità del reclamo della società perché proposto al Giudice Sportivo e non alla Commissione Disciplinare Territoriale. A tal proposito, deve rilevarsi che, sebbene la riforma del CGS abbia assegnato alla cognizione della Commissione Disciplinare Territoriale i procedimenti relativi alla posizione irregolare dei calciatori nell’ambito delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale, non sono state in alcun modo previste sanzioni decadenziali o comunque preclusive della ammissibilità o proponibilità del reclamo nel caso in cui, non sia stato correttamente indicato l’organo destinatario dell’atto. Difatti, sebbene l’art. 33, 5° comma, CGS prescriva agli interessati di trasmettere i reclami ed i ricorsi agli organi competenti, è altresì vero che lo stesso art. 33, comma 6°, sancisce la inammissibilità esclusivamente per i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica. Orbene, in assenza di specifica e puntuale previsione di decadenza ed in applicazione del costante principio giuridico della conservazione degli atti, l’erronea indicazione dell’Organo competente non comporta la consumazione dell’impugnazione a condizione che l’atto sia dotato dei requisiti essenziali suoi propri e sia tempestivamente proposto determinando la trasposizione degli atti all’organo competente (cfr. per tutte la decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 47/CDN del 18 aprile 2008 n. 5). In conclusione, ove si consideri che il preannuncio di reclamo presso la segreteria del Giudice che deve decidere ha sostanzialmente la funzione di consentire all’organo di programmare adeguatamente i propri lavori, quando lo stesso abbia raggiunto il suo scopo, essendo stato comunque trasmesso alla medesima in tempo utile, il principio giuridico della conservazione degli atti non comporta la consumazione dell’impugnazione. Per quanto possa occorrere, analogo principio, purché siano rispettati i termini di impugnazione e l’atto sia dotato dei requisiti essenziali suoi propri, deve essere affermato anche con riguardo ai reclami. Venendo al merito del gravame, occorre subito sottolineare come le dichiarazioni rese in sede di udienza dal Direttore di gara consentano a questo Collegio di meglio inquadrare i profili fattuali della vicenda. Il Direttore di gara ha infatti dichiarato quanto segue: “In seguito alla pronuncia di alcune espressioni offensive da parte del calciatore Picariello nei miei confronti riportate nel rapporto di gara, ho notificato il provvedimento di espulsione al medesimo. Il calciatore Picariello, dopo essersi in un primo momento allontanato per 10-15 metri, è improvvisamente ritornato sui suoi passi e, quando era a circa un metro da me, si è tolto la maglia e me l’ha lanciata in faccia con forza. Nel compiere questo gesto, mi ha colpito sul naso, forse involontariamente. Dopodiché la maglia è caduta a terra e il calciatore Picariello mi ha poggiato le due mani sul petto spingendomi e facendomi arretrare, senza provocarmi alcun danno fisico. In seguito ai fatti di cui sopra mi sono determinato a sospendere la gara non ritenendo vi fossero più le condizioni oggettive per proseguire. Nel contempo il calciatore Picariello si è poi allontanato.” Alla luce di queste dichiarazioni, il comportamento del calciatore Picariello, pur connotato da particolare gravità, si ridimensiona nei suoi effettivi contenuti ai termini adesso precisamente descritti dal Direttore di gara, dovendosi aggiungere che il video offerto in comunicazione dal reclamante non può essere oggetto di esame da parte del Collegio, mancando le condizioni previste dagli artt. 58 e 61 co. 2 CGS. A ciò va aggiunto che in data 8 luglio u.s. l’avv. Zaramella ha fatto pervenire memoria nella quale proponeva, di concerto con la società Bondeno Calcio, l’organizzazione di un corso, esteso a tutti i giocatori della squadra, sul corretto comportamento da tenere in campo ed il rispetto delle regole di Giustizia Sportiva, includente il coinvolgimento di arbitri ed il supporto di uno psicologo comportamentale finalizzato all’acquisizione di modalità relazionali di autocontrollo durante la pratica sportiva e nelle relazioni sociali. Il corso in oggetto risulterebbe così strutturato: - un primo incontro mercoledì 9 luglio p.v. alle ore 19.00, di circa 2 ore, che si svolgerà presso lo Stadio Comunale di Bondeno in via XX settembre 81, da parte del sig. Filippo Polastri, in qualità di arbitro FIGC, sugli argomenti “La passione che spinge un giovane ad intraprendere la carriera arbitrale” e “La figura dell’arbitro ed i rapporti fra direttore di gara e calciatori durante gli incontri”; - un secondo incontro mercoledì 16 luglio p.v. alle ore 19.00, di circa 2 ore, che si svolgerà presso lo Stadio Comunale di Bondeno in via XX settembre 81, da parte del sig. Marco Sartini, in qualità di arbitro FIGC, sugli argomenti “Esperienze personali di diverbi ed aggressioni subite sui territori di gioco” e “Cosa rischia oggi il calciatore nel caso in cui aggredisca il direttore di gara”; - un terzo incontro mercoledì 23 luglio p.v. alle ore 19.00, di circa 2 ore, che si svolgerà presso lo Stadio Comunale di Bondeno in via XX settembre 81, da parte del patrocinio difensivo, in veste di docente, in base all’esperienza maturata collaborando con i professori della cattedra di diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza presso l’università degli Studi di Ferrara e svolgendovi il dottorato di ricerca, sull’argomento “Riflessioni su cos’è e come opera la giustizia sportiva”; - un quarto incontro mercoledì 30 luglio p.v., alle ore 10.00, di circa 2 ore, che si svolgerà in modalità videoconferenza, da parte della dott.ssa Cristina Formigoni, in qualità di psicologa dell’Ordine di Mantova, che tratterà del fenomeno della disregolazione emotiva; - un quinto incontro mercoledì 6 agosto p.v., alle ore 10.00, di circa 2 ore, che si svolgerà in modalità videoconferenza, di nuovo da parte della dott.ssa Cristina Formigoni, in qualità di psicologa dell’ordine di Mantova, che tratterà delle modalità per imparare a gestire la disregolazione emotiva. Il sig. Karim Picariello ha, inoltre, personalmente provveduto (tramite il patrocinio difensivo, a mezzo di comunicazione indirizzata all’AIA - sezione di Rovigo) a trasmettere all’arbitro una lettera di scuse per il comportamento assunto, seppur limitatamente al lancio della maglietta e ad eventuali espressioni inopportune che possano essere state reciprocamente utilizzate nella concitazione, con esclusione dell’ipotetica testata, come comprovabile con testimonianze e registrazione video agevolmente acquisibile. Il Collegio ritiene che i fatti ascritti al calciatore debbano essere riportati alle fattispecie come descritte nell’anzidetta dichiarazione del Direttore di gara. Ciò comporta che la condotta del calciatore possa essere meglio inquadrata nella fattispecie prevista dall’art. 35 co. 2 CGS in quanto la lesione certificata dal Pronto Soccorso appare all’evidenza collegata ad un gesto impetuoso ed incontrollato, ma che anche lo stesso Direttore di gara ha ritenuto essere stato posto in essere “forse involontariamente” nel segmento che riguarda l’impatto con il volto. Restano naturalmente il lancio della maglia nei confronti del Direttore di gara e la spinta a due mani sul petto dell’Arbitro, di intensità tale da farlo indietreggiare, pur senza provocare dolore. In questo contesto la sanzione congrua da applicare, tenuto conto anche dei fatti che hanno portato all’espulsione del calciatore e alle conseguenze che la vicenda in esame ha determinato sulla gara (sospensione), sarebbe quella della squalifica fino al 14 novembre 2027 (2 anni e 6 mesi). Occorre peraltro tener conto del percorso rieducativo del giovane calciatore prospettato dalla società Bondeno Calcio, che può essere considerato parzialmente idoneo a giustificare una riduzione della sanzione comminata, valorizzando in tal senso non solo l’aspetto punitivo, ma anche la prospettiva riparativa e di riabilitazione del calciatore, minore all’epoca dei fatti. La correttezza di questa impostazione è del resto oggi avvalorata dalla modifica del co. 2 dell’art. 137 C.G.S., dove è stato introdotto un terzo periodo recante la disposizione per la quale “ai calciatori impiegati in gare e competizioni giovanili ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, fino alla metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l’attività giovanile e scolastica” (vedi delibera pubblicata in data 30 aprile 2025 nel C.U. n. 273/A F.I.G.C.). Questa disposizione (che, pur vigente dal 1. Luglio 2025, non può peraltro ancora trovare diretta applicazione mancando le norme attuative previste dalla stessa e prescindendo qui dall’affrontare il tema della sua operatività retroattiva per violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore), è senz’altro espressiva dei principi sopra enunciati e di cui si intende qui dare valore. Ritenuto, sulla base di quanto sopra, che, subordinatamente al rispetto degli impegni sopra riportati, la sanzione per le violazioni ascritte a carico del calciatore possa essere rideterminata nella squalifica fino al 14 gennaio 2027 (ovvero 1 anno e 8 mesi) fermo restando che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti da parte dalla società Bondeno Calcio, che dovranno necessariamente vedere coinvolto il calciatore Picariello, tornerà ad essere automaticamente applicata la sanzione della squalifica sino al 14 novembre 2027.

PQM

delibera come in motivazione, mandando alla Delegazione provinciale di Ferrara di vigilare sul rispetto degli impegni liberamente assunti dalla società Bondeno Calcio e dal calciatore Picariello Karim. La tassa reclamo non è dovuta (art. 48 CGS).

 

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