C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 01.10.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 16 INTERPROVINCIALI Nr. 3 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. LUZZARA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Federico VEZZANI per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 17 del 17/09/2025 Gara: Rapid Viadana / Luzzara del 14.09.2025
CAMPIONATO UNDER 16 INTERPROVINCIALI Nr. 3 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. LUZZARA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Federico VEZZANI per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 17 del 17/09/2025 Gara: Rapid Viadana / Luzzara del 14.09.2025
Il reclamo della società GS Luzzara Calcio avverso la sopra citata squalifica del proprio giovane tesserato Federico Vezzani non può essere esaminato in quanto proposto oltre i termini perentori stabiliti dal Codice di Giustizia Sportivo, non preceduto dal dovuto preannuncio e depositato, sia pure tramite PEC, senza la sottoscrizione di un legale rappresentante della società.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in oggetto dichiarandolo inammissibile. Dispone a carico della società Luzzara Calcio l’addebito del relativo contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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