C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 15.10.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 5 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MEDOLLA SAN FELICE A.S.D. Avverso squalifica dei calciatori Emmanuel Assohoun VANGA e Lorenzo SARACINO per quattro giornate effettive di gara Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 35 del 17/01/2025 Gara: Montombraro / Medolla San Felice del 01.10.2025
CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 5 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MEDOLLA SAN FELICE A.S.D. Avverso squalifica dei calciatori Emmanuel Assohoun VANGA e Lorenzo SARACINO per quattro giornate effettive di gara Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 35 del 17/01/2025 Gara: Montombraro / Medolla San Felice del 01.10.2025
La società Medolla San Felice ASD dopo aver, per il tramite del proprio legale fiduciario Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, depositato un tempestivo preannuncio di reclamo avverso i sopra indicati provvedimenti disciplinari chiedendo e ottenendo copia degli atti ufficiali della gara, ha inviato una formale rinuncia al deposito dei relativi motivi d’impugnazione. Il reclamo pertanto non viene esaminato con conseguente integrale conferma delle squalifiche irrogate dal Giudice sportivo regionale ai calciatori Emmanuel Assohoun Vaga e Lorenzo Saracino della società Medolla San Felice. La suddetta società deve tuttavia essere gravata dal pagamento del prescritto contributo per l’accesso alla giustizia sportiva in stretta conformità all’articolo 48 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in oggetto e conferma integralmente le impugnate decisioni del Giudice sportivo del CRER Dispone a carico della società Medolla San Felice ASD l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.
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