C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 15.10.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 6 – RECLAM0 PROPOST0 DALLA SOCIETA’ A.S.D. PORTOVERRARA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Riccardo SAMORE’ per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 15 del 25/09/2025 Gara: Portoverrara Calcio / Guarda Pol. del 20.09.2025

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 6 – RECLAM0 PROPOST0 DALLA SOCIETA’ A.S.D. PORTOVERRARA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Riccardo SAMORE’ per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 15 del 25/09/2025 Gara: Portoverrara Calcio / Guarda Pol. del 20.09.2025

La società ASD Portoverrara Calcio dopo aver ritualmente e tempestivamente depositato un preannuncio di reclamo avverso il sopra indicato provvedimento disciplinare disposto dal Giudice sportivo di Ferrara e aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali di gara, ha inviato una formale comunicazione per manifestare la propria intenzione di lasciare decorrere i termini per l’impugnazione senza depositare le relative motivazioni. Il reclamo pertanto non viene esaminato con conseguente integrale conferma della squalifica irrogata dal Giudice sportivo di Ferrara al calciatore Riccardo Samoré tesserato della società Portoverrara Calcio. Alla suddetta società deve comunque essere addebitato il pagamento del prescritto contributo per l’accesso alla giustizia sportiva come espressamente stabilito dall’articolo 48 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in oggetto e conferma integralmente l’impugnata decisione del Giudice sportivo di Ferrara Dispone a carico della società ASD Portoverrara Calcio l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.

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