C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 22.10.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 9 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. TURRIS Avverso sanzione della perdita della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 28 del 08/10/2025 Gara: Turris / Omy Academy del 04.10.2025

CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 9 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. TURRIS Avverso sanzione della perdita della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 28 del 08/10/2025 Gara: Turris / Omy Academy del 04.10.2025

La società USD Turris ha ritualmente impugnato la sopra indicata decisione con la quale il Giudice sportivo di Piacenza le ha inflitto la perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 attribuendole la responsabilità dell’interruzione della gara decisa dall’arbitro a seguito di un guasto dell’impianto di illuminazione. Con il proposto reclamo la società Turris rileva in primo luogo che il guasto all’impianto di illuminazione del centro sportivo nel quale gioca le gare casalinghe sarebbe avvenuto al 43° minuto del secondo tempo e che tenuto conto del fatto che la partita era iniziata alle ore 17:00, al momento del guasto ci sarebbe stata una visibilità sufficiente per portare a termine la partita che peraltro la propria squadra under 19 stava conducendo con il punteggio di 3 a 2. La società reclamante sostiene inoltre di essersi immediatamente adoperata per riattivare il funzionamento dell’impianto di illuminazione, ma che il tecnico fatto intervenire non avrebbe avuto, per la complessità delle operazioni da effettuare, la materiale possibilità di risolvere la situazione nell’immediatezza della sospensione della partita, riuscendoci solo nella giornata successiva. Al preciso scopo di dimostrare l’imprevedibilità del guasto la società produce la relazione tecnica di un professionista regolarmente iscritto alla Camera di Commercio dell’Emilia in cui si attesta che “il distacco della luce era causato da un guasto al contatore generale dell’ENEL posizionato sulla strada a circa 100 metri dalla struttura”. Ritenendo dunque che nessuna responsabilità possa esserle ascritta per quanto accaduto, la USD Turris chiede che venga disposta la prosecuzione della partita a partire dal 43° minuto del secondo tempo. La società USD Turris che non ha chiesto di essere ascoltata non partecipa all’odierna riunione, del pari la società cointeressata al proposto reclamo, Omy Academy, benché debitamente avvertita, non è comparsa né ha prodotto alcuna contro deduzione. Letto il ricorso con relativi allegati, esaminati gli atti ufficiali, la Corte decide di sentire a chiarimenti l’arbitro della gara il quale conferma il proprio referto ufficiale e precisa che al momento in cui si è spento l’impianto d’illuminazione non vi era suo giudizio una visibilità sufficiente per proseguire l’incontro per cui ne decideva l’interruzione dopo aver sentito i capitani delle due squadre oltre che i rispettivi portieri. Aggiunge inoltre che durante il tempo di attesa concesso alla società ospitante per rimediare al guasto, la stessa società Turris si attivava fattivamente facendo prontamente intervenire un tecnico che però non riusciva a ripristinare l’illuminazione artificiale delle quale era dotato l’impianto sportivo. Ad unanime giudizio di questo collegio il proposto reclamo appare fondato e dunque meritevole di accoglimento poiché la perizia tecnica prodotta dalla società Turris nel procedimento d’appello, sull’assenza della quale è sostanzialmente fondata l’impugnata delibera del Giudice sportivo di prima istanza, presenta un sufficiente grado di affidabilità per poter attribuire l’improvviso guasto dell’impianto d’illuminazione a una mera e sfortunata fatalità. Al raggiungimento di tale convinzione concorrono anche il risultato della gara al momento della sospensione che vedeva la compagine under 19 della Turris condurre per 3 a 2, i soli due minuti che restavano da giocare prima del fatidico novantesimo e, ultimo ma non ultimo, l'atteggiamento silente tenuto dalla società Omy Academy che per quanto sia stata resa edotta sia delle motivazioni del reclamo sia delle relativa documentazione giustificativa, non ha prodotto alcuna memoria di replica oltre a non essere comparsa all’odierna riunione. In punto di diritto la decisione di questa Corte di dare accoglimento al reclamo della società Turris e annullare la delibera del Giudice sportivo con la quale detta società è stata sanzionata con la sconfitta “a tavolino” per 0-3, va ricondotta al principio di ordine generale affermato dall’allora Alta Corte di Giustizia Sportiva (Decisione nr. 17/2014) secondo il quale una società sportiva ospitante, partecipante ad un campionato dilettanti e con risorse e mezzi per forza di cose limitati, non può essere ritenuta responsabile del mancato svolgimento di un incontro se tale effetto è stato determinato da forza maggiore o nel caso in cui debba ritenersi mancante un nesso causale fra la condotta della società ospitante e l’evento, che non può pertanto ritenersi addebitabile nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva, tenendo conto delle condizioni in cui lo stesso si è verificato. Per le motivazioni come sopra enumerate deve essere pertanto disposta la prosecuzione della gara in questione per i soli minuti non giocati e ciò ai sensi e con le modalità stabilite dall’articolo 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti nel testo aggiornato al 7 giugno 2025, disposizione che è bene ricordare, si ripropone di privilegiare il merito sportivo salvaguardando il più possibile i risultati conseguiti sul campo.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in oggetto, annulla la delibera del Giudice sportivo di Piacenza con la quale era stata inflitta alla società USD Turris la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ne dispone la prosecuzione dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione come da referto del direttore di gara e a tal fine rimette gli atti alla Delegazione Provinciale di Piacenza affinché fissi data e orario per il proseguimento dell’incontro. Nulla dispone in merito all’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

 

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