C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 12.11.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 15 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA VIRTUS CORREGGIO S.C.S.D. Avverso squalifica del calciatore Marco Eduardo BOCCHER per cinque giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 52 del 31/10/2025 Gara: Virtus Correggio / Riese del 29.10.2025
CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 15 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA VIRTUS CORREGGIO S.C.S.D. Avverso squalifica del calciatore Marco Eduardo BOCCHER per cinque giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 52 del 31/10/2025 Gara: Virtus Correggio / Riese del 29.10.2025
La società Polisportiva Virtus Correggio SCSD ha tempestivamente e ritualmente impugnato il sopra indicato provvedimento disciplinare disposto dal Giudice sportivo regionale sostenendo che il proprio calciatore Marco Eduardo Boccher, una volta espulso per doppia ammonizione, sarebbe immediatamente rientrato nello spogliatoio dal quale sarebbe poi uscito posizionandosi in una zona esterna al terreno di gioco da dove avrebbe pronunciato solo e unicamente la seguente frase testuale: “state esagerando, come fate a non vedere in tre il fallo di mano?”. Secondo la reclamante la sopra riportata frase, per quanto possa essere ritenuta inappropriata, non avrebbe alcun contenuto ingiurioso o offensivo nei confronti della terna arbitrale, costituendo invece una mera manifestazione di stupore originata da un episodio di gioco caratterizzato da un’evidente svista del direttore di gara per la quale a fine partita lo stesso arbitro si sarebbe scusato con i dirigenti della Virtus Correggio. Per i motivi come sopra riassunti, la Polisportiva Virtus Correggio chiede che la Corte sportiva d’appello svolga approfondimenti istruttori presso la terna arbitrale per accertare la reale natura dei fatti, chiede esplicitamente di essere ascoltata in sede di esame del reclamo e chiede infine che venga riformata l’impugnata delibera con conseguente riduzione della squalifica inflitta al calciatore Boccher riconoscendo la sua buona fede, l’assenza di offese dirette agli ufficiali di gara oltre al comportamento rispettoso tenuto nei loro confronti al termine dell’incontro. La società Virtus Correggio partecipa all’odierna riunione in persona di un proprio dirigente, munito di delega del Presidente e legale rappresentante della società, il quale si richiama alle motivazioni addotte con il depositato reclamo e dopo aver riproposto la propria versione dei fatti che hanno determinato l’erogazione del provvedimento di squalifica ai danni del calciatore Boccher, insiste nelle conclusioni precisate nell’atto d’impugnazione. Letto il reclamo, udita la società Virtus Correggio ed esaminati gli atti ufficiali di gara, la Corte ha ritenuto necessario sentire a chiarimenti l’assistente nr. 1 dell’arbitro dalla cui segnalazione, riportata a referto, è scaturita la sanzione disciplinare deliberata dal giudice di primo grado. Sentito per telefono, l’assistente ha confermato quanto scritto sul rapporto ufficiale di gara precisando di aver chiaramente sentito il calciatore Boccher della Virtus Correggio, che subito dopo l’espulsione sostava davanti alla recinzione che separa l’area prospiciente gli spogliatoi dal terreno di gioco, rivolgersi a un collaboratore della propria società e pronunciare ad alta voce una frase di dura protesta circa l’operato della terna che accompagnava con un’esclamazione volgare di carattere gergale. In ragione delle precisazioni fornite dall’assistente dell’arbitro in sede di chiarimenti la Corte ritiene che la sola frase d’impeto pronunciata dal calciatore Marco Eduardo Boccher dalla zona degli spogliatoi nel contesto di un dialogo con un collaboratore della società di appartenenza, non integra la fattispecie della condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara prevista e punita dall’art. 36 comma 1 lettera a) CGS non essendo stata, l’espressione in questione, direttamente indirizzata alla terna arbitrale e mancando la certezza che essa sia stata profferita con il preciso intento di essere percepita da uno o più dei componenti della stessa terna. A giudizio di questo collegio il comportamento del calciatore Boccher, per quanto sia stato stato assai poco rispettoso nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti e abbia anche travalicato i limiti del diritto di critica, costituisce una condotta gravemente antisportiva da punire con la sanzione minima edittale stabilita dall’art. 39 CGS di due giornate di squalifica con l’aggiunta di un’ulteriore giornata per l’espulsione subita durante lo svolgimento della gara a seguito del raggiunto limite delle ammonizioni.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in oggetto e in riforma della delibera del Giudice sportivo regionale riduce la squalifica del calciatore Marco Eduardo BOCCHER a tre giornate effettive di gara. Nulla dispone relativamente all’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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