C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 19.11.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 22 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ TERRE DI CASTELNUOVO U23 A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Nicolò MICAGNI per cinque giornate di gara e squalifica del calciatore Mario AMERUOSO per quattro giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicate nel C.U. nr. 25 del 06/11/2025 Gara: Sozzigalli / Terre di Castelnuovo U23 del 02.11.2025

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 22 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ TERRE DI CASTELNUOVO U23 A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Nicolò MICAGNI per cinque giornate di gara e squalifica del calciatore Mario AMERUOSO per quattro giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicate nel C.U. nr. 25 del 06/11/2025 Gara: Sozzigalli / Terre di Castelnuovo U23 del 02.11.2025

La società Terre di Castelnuovo U23 ASD ha tempestivamente impugnato le suddette squalifiche disposte dal Giudice sportivo di Modena a danno dei propri calciatori Micagni e Ameruoso ammettendo che a fine partita entrambi i suddetti atleti, in preda ad uno stato di frustrazione per una decisione tecnica assunta allo scadere dell’incontro dal direttore di gara, hanno effettivamente a questi rivolto frasi “fuori luogo e meritevoli di essere sanzionate”. La reclamante afferma tuttavia che la sola frase ingiuriosa pronunciata dal calciatore Ameruoso e le ripetute espressioni altrettanto offensive che gesticolando il Micagni ha pure rivolto all’indirizzo all’arbitro, sarebbero rimaste tali e non avrebbero dato luogo ad alcun contatto fisico con chicchessia tanto che al momento del ritiro dei documenti si sarebbe ricreato un clima sereno e collaborativo. Per le motivazioni descritte la società Terre di Castelnuovo U23 chiede una riduzione di entrambi gli impugnati provvedimenti disciplinari. La società reclamante presenzia all’odierna riunione in persona del proprio Presidente e legale rappresentante il quale, dopo essersi richiamato alle motivazioni esposte nel reclamo, insiste in particolare nel richiedere una riduzione del provvedimento disciplinare inflitto al proprio tesserato Mario Ameruoso che a suo giudizio non meriterebbe una squalifica per quattro giornate di gara avendo profferito una sola e unica espressione irrispettosa nei confronti dell’arbitro della gara. Il proposto reclamo non merita di essere accolto poiché basato su argomentazioni prive di reale consistenza e perché entrambe le impugnate decisioni del Giudice sportivo di Modena appaiano ineccepibili. Dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara e inequivocabile che a fine gara i calciatori Ameruoso e Micagni si sono resi responsabili di condotte gravemente irriguardose e ingiuriose nei confronti dell’ufficiale di gara, condotte che il Giudice sportivo di primo grado ha correttamente ricondotto alla fattispecie prevista e punita dall’art. 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva aggravando per il calciatore Micagni la sanzione minima edittale con ulteriore giornata di squalifica per via del comportamento anche minaccioso e intimidatorio assunto da quest’ultimo nei confronti dell’arbitro.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il proposto reclamo e conferma integralmente le delibere del Giudice sportivo di Modena. Dispone a carico della società Terre di Castelnuovo U23 ASD l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.

 

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