C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 26.11.2025 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 INTERPROVINCIALE Nr. 27 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MEZZOLARA CALCIO A.S.D. s.r.l. Avverso squalifica del calciatore Rayan BOUIRKI per dieci giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 24 del 06/11/2025 Gara: Mezzolara / Bulls Bologna del 01.11.2025

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 INTERPROVINCIALE Nr. 27 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MEZZOLARA CALCIO A.S.D. s.r.l. Avverso squalifica del calciatore Rayan BOUIRKI per dieci giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 24 del 06/11/2025 Gara: Mezzolara / Bulls Bologna del 01.11.2025

La società Mezzolara Calcio ASD ha impugnato il provvedimento disciplinare comminato al proprio giovane calciatore Rayan Bouirki ammettendo che questi durante lo svolgimento della gara ha effettivamente invitato a stare zitto un giocatore avversario apostrofandolo poi con un epiteto di natura sessista che tuttavia, secondo la reclamante, non costituirebbe una condotta discriminatoria e non giustificherebbe la squalifica per 10 giornate di gara disposta dal Giudice sportivo di Bologna in applicazione dell’art. 28 CGS. La reclamante evidenzia che la frase indirizzata da Rayan Bouirki a un calciatore avversario sarebbe stata un’espressione istintiva pronunciata in un contesto di tensione agonistica, certamente volgare ma non consapevolmente discriminatoria, priva di dolo specifico e per di più in reazione a una provocazione verbale o a un alterco con l’avversario. Sottolineando l’assenza di precedenti disciplinari, l’impegno e il rispetto sportivo sempre dimostrato dal calciatore Bouirki ed evocando la funzione educativa e non solo punitiva che dovrebbe avere la giustizia sportiva, il Mezzolara Calcio conclude chiedendo, in via principale, la riforma del provvedimento impugnato escludendo la configurabilità della violazione dell’art. 28 CGS con conseguente riduzione della squalifica e riconoscimento delle circostanze attenuanti; in via subordinata e ove ritenuto opportuno, la sostituzione della sanzione con un provvedimento di natura educativa o formativa. La reclamante che ha espressamente richiesto di essere ascoltata partecipa all’odierna riunione in persona di un dirigente all’uopo delegato dal Presidente del Mezzolara, dirigente che si riporta totalmente alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate confidando nel loro accoglimento. Il proposto reclamo è fondato e merita di essere accolto. In linea con l’orientamento già in più occasioni seguito da questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale in precedenti decisioni su casi analoghi, anche l’odierno collegio giudicante ritiene che un’espressione di contenuto sessista pronunciata senza la minima consapevolezza circa l’orientamento sessuale del destinatario, non costituisca una condotta discriminatoria tale da poter essere ricondotta nelle fattispecie previste e punite dall’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva. 3587 3587 Tuttavia quello utilizzato dal calciatore Bouirki nel caso in esame rimane un epiteto gravemente volgare oltre che profondamente e nettamente in contrasto con i valori e i principi informativi dell’ordinamento sportivo e di quello calcistico in particolare e come tale dovrà essere punito.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo della società Mezzolara Calcio ASD e in riforma dell’impugnato provvedimento riduce la squalifica del calciatore Rayan BOUIRKI a 4 giornate effettive di gara. Nulla dispone in merito all’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.

 

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