C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 26.11.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE Nr. 28 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. INTER CLUB PARMA Avverso sanzione della perdita della gara, inibizione del dirigente Riccardo GORRERI fino al 12 febbraio 2026 e ammenda di EURO 50,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 34 del 12/11/2025 Gara: Pol. Inzani / Inter Club Parma del 08.11.2025
CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE Nr. 28 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. INTER CLUB PARMA Avverso sanzione della perdita della gara, inibizione del dirigente Riccardo GORRERI fino al 12 febbraio 2026 e ammenda di EURO 50,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 34 del 12/11/2025 Gara: Pol. Inzani / Inter Club Parma del 08.11.2025
La società ASD Inter Club Parma, con il patrocinio dell’Avv. Carlo Andrea Restano del Foro di Parma, ha impugnato la sopra indicata delibera chiedendone l’annullamento ovvero, in via subordinata, almeno la riduzione dell’inibizione inflitta al dirigente Riccardo Gorreri valutandone l’errore incolpevole e la buona fede. A sostegno del proposto reclamo l’Inter Club Parma adduce quattro distinti ordini di motivi: la mancata indicazione delle ragioni che hanno indotto il Giudice sportivo di Parma a ritenere che nella gara in questione il giovane calciatore Salvatore Risoleo si trovasse in posizione di irregolare tesseramento, l’erronea ricostruzione dei fatti posti alla base dell’impugnata decisione, l’insussistenza della responsabilità personale del dirigente accompagnatore Riccardo Gorreri ed infine la diversa valutazione delle circostanze di fatto ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal CGS. In sostanza la reclamante rileva che il calciatore minorenne Salvatore Risoleo, schierato nella gara dell’8 novembre del Campionato Under 14, per un mero errore materiale era stato tesserato dalla società Inter Club Parma per l’attività di calcio a 5, disciplina sportiva che peraltro non rientra tra quelle praticate dalla stessa società, per cui risulta fuorviante l’aver ritenuto, come invece ha fatto il Giudice sportivo di primo grado, che lo stesso Risoleo non avesse titolo a partecipare alla gara considerandolo alla stregua di un giocatore squalificato ovvero radicalmente privo di tesseramento. La società Inter Club Parma che nel reclamo non ha chiesto di essere ascoltata non partecipa all’odierna udienza. Il proposto reclamo non può essere esaminato e va considerato inammissibile per la parte che si riferisce alla sanzione della perdita della gara a tavolino e alla sanzione pecuniaria posta a carico della società. In relazione alla perdita della gara non è stata prodotta la prova che il preannuncio prima e il reclamo con le relative motivazioni dopo, siano stati trasmessi dall’Inter Club Parma alla controparte Polisportiva Inzani, società che nel caso di specie riveste la qualità di contraddittore necessario. Per quanto concerne l’ammenda di EURO 50,00 il reclamo è inammissibile perché ha come oggetto un provvedimento pecuniario non impugnabile ai sensi dell’articolo 137 comma 2 lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva. Il proposto reclamo può essere invece esaminato e anche accolto relativamente all’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore Sig. Gorreri, provvedimento disciplinare che questa Corte valuta essere stato quantificato in un periodo eccessivo ravvisandosi circostanze di fatto che effettivamente attenuano la responsabilità ascrivibile allo stesso dirigente accompagnatore dell’Inter Club Parma per avere sottoscritto una distinta di gara che elencava un calciatore in posizione irregolare per via del tesseramento.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in parziale accoglimento del reclamo della società ASD Inter Club Parma riduce l’inibizione del dirigente Riccardo GORRERI rideterminandola fino a tutto il 12 dicembre 2025. Conferma invece a carico della società ASD Inter Club Parma sia la sanzione della gara per 0 a 3 sia l’ammenda di EURO 50,00 . In ragione del parziale accoglimento del reclamo nulla dispone in merito all’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.
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