C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 03.12.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 29 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTE GRIMANO TERME Avverso squalifiche del calciatore Filippo BURIONI per quattro giornate di gara e del calciatore Maicol ACQUARELLI per tre giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 34 del 20/11/2025 Gara: Mondaino Alta Val Conca / Montegrimano Terme del 16.11.2025

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 29 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTE GRIMANO TERME Avverso squalifiche del calciatore Filippo BURIONI per quattro giornate di gara e del calciatore Maicol ACQUARELLI per tre giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 34 del 20/11/2025 Gara: Mondaino Alta Val Conca / Montegrimano Terme del 16.11.2025

La società ASD Monte Grimano Terme, dopo avere richiesto e ottenuto copia dei documenti ufficiali relativi ala gara in oggetto, ha depositato un tempestivo e rituale reclamo per contestare entrambi i sopra indicati provvedimenti disciplinari disposti dal Giudice sportivo di Rimini prospettando, rispetto agli episodi che hanno dato origine alle impugnate sanzioni, una ricostruzione discordante da quella riportata a referto dall’arbitro che ha diretto l’incontro. Per quanto concerne la condotta del calciatore Maicol Acquarelli la reclamante sostiene che questi non avrebbe colpito con un calcio un avversario a palla lontana, bensì durante una fase di gioco e in modo fortuito e del tutto involontario 3051 3051 aggiungendo inoltre che lo stesso Acquarelli a seguito del provvedimento di espulsione non avrebbe ritardato l’uscita dal campo, ma si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara e lo avrebbe fatto in maniera rispettosa e senza alcun intento ostruzionistico. Relativamente al comportamento di Filippo Burioni il Monte Grimano Terme ammette che a fine partita il suddetto calciatore ha pronunciato in maniera impulsiva dei commenti inappropriati sull’operato dell’arbitro rivolgendosi però ai propri compagni di squadra e non certo all’ufficiale di gara della cui presenza non avrebbe avuto alcuna consapevolezza; la reclamante sostiene che il tono utilizzato dal Burioni non sarebbe comunque stato intimidatorio e minaccioso e sottolinea infine che non vi sarebbe stato nessun gesto e avvicinamento fisico in direzione del direttore di gara. Per i motivi come sopra riassunti la società reclamante chiede la riforma delle impugnate sanzioni disciplinari con conseguente riduzione di entrambe le squalifiche in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La società Monte Grimano Terme pur avendo espressamente richiesto di essere ascoltata non è comparsa all’odierna riunione e nemmeno risulta aver comunicato recapiti telefonici per essere contattata. Letto il reclamo e presi in esame gli atti ufficiali di gara, la Corte ha sentito l’arbitro il quale confermando integralmente il proprio referto ha categoricamente smentito le versioni dei fatti proposte dalla reclamante precisando di aver chiaramente visto il calciatore Maicol Acquarelli, maglia nr. 5 del Monte Grimano Terme, colpire da tergo, volontariamente e a palla a distanza di gioco, un avversario all’altezza di un polpaccio facendolo cadere a terra e ciò dopo un contrasto di gioco con lo stesso avversario e in reazione a un colpo da quest’ultimo fortuitamente subito; l’arbitro ha altresì confermato che alla vista del cartellino rosso il calciatore Acquarelli ritardava l’uscita dal campo ignorando i ripetuti inviti che gli venivano rivolti. Quanto alla condotta assunta a fine gara dal calciatore Filippo Burioni, maglia nr. 10 del Monte Grimano Terme, l’arbitro si è detto certo del fatto che le espressioni gravemente irrispettose, offensive e anche velatamente minacciose profferite da costui venivano pronunciate affinché fossero chiaramente udite dallo stesso direttore di gara che nella circostanza si trovava a una distanza di una decina di metri dal Burioni. Anche alla luce delle conferme fornite dall’arbitro in sede di chiarimenti il proposto reclamo non appare meritevole di accoglimento in quanto entrambi i provvedimenti disciplinari disposti dal Giudice sportivo di Rimini risultano il frutto di una corretta interpretazione delle risultanze ufficiali e di un altrettanto corretta applicazione delle vigenti disposizioni regolamentari.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in oggetto e conferma integralmente le squalifiche inflitte dal Giudice sportivo di Rimini ai calciatori Maicol Acquarelli e Filippo Burioni. Dispone a carico della società ASD Monte Grimano Terme l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.

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